LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1244-2020 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA;
– ricorrente –
contro
G.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO SALERNITANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 405/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte di Appello di Genova, ha rigettato il ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa città aveva dichiarato l’illegittimità dell’imposizione del contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico dovuto a G.F., dottore commercialista in quiescenza dal luglio 2014;
la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati da questa Corte in varie decisioni (Cass. n. 53 del 2015 e, più di recente, Cass. n. 603 del 2019), ha inteso il reiterato divieto d’imposizione del cd. contributo di solidarietà da parte della giurisprudenza di legittimità come un preciso monito alla Cassa a por mano a una riforma strutturale e definitiva delle proprie risorse finanziarie, nel rispetto del principio di ragionevolezza e della regola del “pro rata”;
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, la quale ha affidato le proprie ragioni a due motivi, illustrati da successiva memoria;
G.F. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo di censura si contesta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e con la Delib. Cassa 27 giugno 2013; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), L. 27 dicembre 2016, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011 (cd. Decreto salva Italia”); violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione, tutti, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento della Cassa, e con la Delib. 27 giugno 2013, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
i motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione, in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
essi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento confermato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 31875 del 2018; Cass. n. 982, n. 603, n. 16814, n. 28055 del 2019);
in definitiva, il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio, andato consolidandosi nel tempo, secondo il quale “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, pur se in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875 del 2018);
questa Suprema Corte, con la decisione n. 603 del 2019, ha ulteriormente rafforzato il proprio convincimento – per cui il contributo di solidarietà è estraneo ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e, conseguentemente, anche al principio del necessario rispetto del pro rata – mediante il richiamo a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173 del 2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha qualificato quest’ultimo come una forma di “…prelievo delle prestazioni patrimoniali imposto per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale”;
questa Corte ha, in definitiva, ribadito – in modo inequivoco – l’orientamento secondo cui esula dai poteri riconosciuti dall’ordinamento la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto lo stesso, al di là della sua denominazione letterale, non è riconducibile ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce una forma di prelievo di prestazione patrimoniale annoverabile tra quelli che solo il legislatore è titolato ad imporre attraverso un provvedimento ad hoc;
il Collegio, preso atto delle ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa ricorrente in prossimità della presente adunanza, ha ritenuto che esse non prospettino elementi di valutazione effettivamente nuovi o che possano ritenersi non presi in esame dai plurimi provvedimenti con cui questa Corte ha già avuto modo di decidere della medesima questione;
il ricorso deve, quindi, essere rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dell’odierno controricorrente dichiaratosi antistatario;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di G.F., dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021