Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35471 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15929-2020 proposto da:

I.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 52, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SPANO’, rappresentato e difeso dall’avvocato PLACIDO MINEO;

– ricorrente –

AZIMUT CAPITAL MANAGENIENT SGR SPA, in persona del Vice Presidente pro tempore, AZINIUT FINANCIAL INSURANCE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BAROZZI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA PONTECORVO, LUCIANO ALBERINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 461/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO NDOLA.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente la giusta causa di recesso esercitata in un rapporto di agenzia da I.I., in data 28 aprile 2017, ed ha, invece, ridotto le somme dovute dal medesimo, quantificate in Euro 120.046,60 in favore di Azimut Capital Management SGR Spa ed in Euro 29.850,21 in favore di Azimut Financial Insurance Spa;

2. secondo la Corte territoriale, “da un lato, le allegazioni svolte dall’appellante, generiche e insufficienti, non consentono di imputare a condotte colpose della società i fatti invocati a sostegno della giusta causa (e ciò a prescindere dalla valutazione circa la effettiva integrabilità da opera dei medesimi della giusta causa); dall’altro, si tratta comunque per la maggior parte di fatti assai lontani rispetto alla comunicazione del recesso”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I.I. con 2 motivi; hanno resistito con unico controricorso le società intimate, articolando anche, “nel caso in cui la Corte non ritenesse inammissibile il ricorso avversario”, impugnazione incidentale;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

le società hanno anche comunicato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. per avere i giudici del merito escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso; si sostiene che le “motivazioni della decisione… eludono l’esame dei fatti che hanno determinato il recesso per giusta causa” e che non si sarebbe tenuto conto “di una serie di circostanze essenziali e dirimenti ai fini della decisione assunta”; si lamenta che “una attenta valutazione” delle condotte tenute dalle società avrebbe “ben potuto indurre la Corte territoriale a ritenerle determinanti ai fini dell’incidenza della fiducia sul vincolo contrattuale”;

la censura è inammissibile perché, nonostante formuli una denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nella sostanza pretende una diversa valutazione dei fatti inerenti la sussistenza o meno di una giusta causa di recesso in favore dell’agente, come risulta palese dalla stessa formulazione del motivo che si riferisce alla mancata valutazione di circostanze;

ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);

2. con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, lamentando “assenza di motivazione su un elemento determinante ai fini della concessione di somme non dovute”; si eccepisce che la Corte bresciana non avrebbe fornito “alcuna motivazione sulla richiesta di parte ricorrente di applicazione dell’art. 1355 c.c. per quanto riguarda il riconoscimento di somme legate al cosiddetto patto di stabilità (o temporale) in essere tra le parti dal 22 giugno del 2015”;

il motivo è inammissibile per la novità della questione;

secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex artis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017);

nella specie non vengono riportati i contenuti degli atti processuali mediante i quali la questione sia stata introdotta nel giudizio e come la medesima sia stata coltivata in appello, rendendo inammissibile la censura;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale delle società da considerarsi condizionato; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza per il ricorrente principale dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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