LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12166-2020 proposto da:
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIELIA CORETTI;
– ricorrente –
contro
R.F., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEL NEVO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 723/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
CHE:
con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, confermando, in parte qua, la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’architetto R.F. non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata, per gli anni 2009, 2012 e 2014, per avere prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l’obbligatorietà dell’iscrizione medesima;
la Corte, in particolare, ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponesse la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. dalla L. n. 326 del 2003), mentre, nel caso di specie, il reddito prodotto dall’architetto, in relazione agli anni indicati, era stato inferiore a detta soglia;
avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura; R.F. ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di censura, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. dalla L. n. 111 del 2011) e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. dalla L. n. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse presupposto necessario per l’obbligatorietà dell’iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata;
il ricorso è fondato nei termini che seguono;
questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);
dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00” (Cass. n. 4419 del 2021 cit.), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi “pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto” (Cass. n. 4419 del 2021 cit.);
tanto premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di appello di Torino che, senza accertare – a monte – se l’attività fosse abituale o occasionale (v. anche, in motiv., Cass. n. 11003 del 2021, resa in fattispecie analoga), ha deciso la controversa individuando nella soglia di Euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell’obbligo contributivo;
non essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021