LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 196-2020 proposto da:
G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DESIO;
– ricorrente –
Contro
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 460/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Salerno, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di G.M., titolare dell’omonima azienda agricola, avente ad oggetto l’opposizione a verbale ispettivo con cui era stata disconosciuta la sussistenza, a fini previdenziali, di giornate lavorative denunciate dall’azienda all’Inps nel periodo 2008-2012 in favore degli operai occupati presso la stessa;
la Corte territoriale ha accertato che gli elementi meramente formali forniti dal G. non erano idonei a costituire prova dell’effettività delle giornate lavorative, essendo, gli stessi, contraddetti dagli accertamenti ispettivi acquisiti al giudizio; che quanto alle testimonianze escusse, queste erano state rese da testi non attendibili perché interessati a sostenere l’effettività delle prestazioni agricole facenti capo all’azienda;
G.M. ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
l’INPS ha depositato tempestivo controricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’inadeguatezza della motivazione riguardo ai risultati della prova testimoniale; in particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il contenuto dei due contratti di affittanza agraria, da cui si evince che l’estensione complessiva dei fondi rustici affidati all’azienda agricola di sua proprietà (nove ettari), avrebbe giustificato ampiamente l’utilizzo di operai per il numero di giornate lavorative denunciate all’Inps;
il motivo è inammissibile;
secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);
la critica di inadeguatezza della motivazione è parimenti priva di pregio, atteso che il ricorrente pretende di contestare la statuizione di inattendibilità dei testi riproponendo elementi di fatto già valutati dal giudice di merito e mirando a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Istituto controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021