Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35480 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 380-2020 proposto da:

R.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA AMANTEA;

– ricorrente –

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PAITERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva accolto la domanda di R.M., operaia della Marzotto Sud s.p.a., in quiescenza dal 1999, concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto, per il periodo dal 1969 al 1985, ai sensi della L. n. 257 del 1992;

la Corte territoriale ha accolto il ricorso dell’Inps, in particolare quanto all’assorbente deduzione che la R. nel 2009 aveva proposto identica azione in giudizio, conclusasi con esito a lei sfavorevole con l’ordinanza Cass. n. 5907 del 2014 la quale, decidendo nel merito fra le stesse parti, aveva disposto il rigetto dell’originaria domanda;

la Corte territoriale ha rilevato, dunque, l’efficacia impeditiva del giudicato esterno reso nel primo giudizio sull’attuale decisione, perché riguardante identica fattispecie;

la cassazione della sentenza è domandata da R.M. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

l’Inps ha depositato tempestivo controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 C.P.C., comma 1, nn. 3 e 4, la ricorrente deduce “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.”; la difesa di parte ricorrente contesta la pronuncia della Corte d’appello là dove questa ha ritenuto che non vi sia spazio per l’instaurazione del nuovo giudizio; tale tesi difensiva fonda sull’assunto che il primo giudizio, definito con ordinanza n. 5907 del 2014, aveva statuito non già sul riconoscimento del diritto azionato con l’originaria domanda, bensì sulla proponibilità stessa della domanda giudiziaria da parte di R.M. in assenza della previa domanda amministrativa; sostiene che nessuna pronuncia sia dunque ancora intervenuta in ordine alla questione di merito concernente l’esposizione al rischio qualificato da amianto, avendo, l’ordinanza della Corte salernitana, riguardato una mera questione processuale; che pertanto, assumendo la prima decisione valore di giudicato formale ma non sostanziale, non si presentava come idonea a estendere la propria autorità di giudicato nei confronti del nuovo ed autonomo giudizio rivolto all’accertamento della sussistenza del diritto;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e degli artt. 6 e 13 della convenzione Edu”, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile nel merito la domanda, sebbene l’ordinanza costituente il giudicato esterno contenesse una mera decisione “in rito” (improcedibilità per assenza di domanda amministrativa);

i due motivi, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati;

va preliminarmente rilevato che parte ricorrente non ha né prodotto, né trascritto l’ordinanza della Corte di Cassazione oggetto delle proprie doglianze;

tale mancanza di allegazione non impedisce a questa Corte di esaminare il contenuto della decisione al fine di verificare la legittimità delle censure prospettate; secondo il consolidato orientamento di legittimità, nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche. (Cass. n. 29923 del 2020; Cass. n. 8607 del 2017; Cass. n. 6102 del 2014);

l’ordinanza n. 5907 del 2014 aveva deciso sul ricorso proposto dall’Inps contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno la quale, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il diritto di R.M. alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo contributivo 1969 – 1985, con applicazione dei benefici per l’esposizione all’amianto, con conseguente ricostruzione della posizione assicurativa;

l’ordinanza della Cassazione, accogliendo il gravame dell’istituto ricorrente aveva deciso la causa nel merito, cassando la sentenza impugnata e rigettando l’originaria domanda sulla base del seguente iter argomentativo: a) la domanda, rivolta al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto soggiace al regime decadenziale di cui alla L. n. 638 del 1970, art. 47 anche se presentata da un lavoratore già pensionato; b) il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione non è applicabile a ogni singola azione relativa alla costituzione della posizione contributiva; c) R.M. non aveva presentato domanda amministrativa preventivamente alla proposizione della domanda giudiziale, e a tale adempimento era invece tenuta, pur se già pensionata, attesa la natura costitutiva del procedimento amministrativo diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto;

sulla natura della decadenza dall’azione di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con plurimi arresti, coi quali ha ritenuto di attribuire natura sostanziale a tale istituto, anche in considerazione dell’esigenza di ordine pubblico alla quale tale specifico termine di decadenza appare finalizzato;

un’applicazione di tale principio di diritto si evidenzia nella decisione Cass. n. 21039 del 2018, con cui si è stabilito che “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l’istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata”;

il principio di diritto sopra richiamato trova applicazione anche nella fattispecie in esame, dovendosi ritenere, lo stesso, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 13603 del 2021; Cass. n. 18160 del 2015; Cass. n. 15383 e 23677 del 2014);

in definitiva, l’ordinanza Cass. n. 5907 del 2014 non può essere definita una mera decisione in rito, poiché, avendo dichiarato l’inesistenza del diritto della R. alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto a causa dell’intervenuta decadenza dall’azione L. n. 638 del 1970, ex art. 47 essa assume natura di giudicato sostanziale tale da estendere, come opportunamente ha affermato la Corte d’appello, la sua efficacia impeditiva al giudizio de quo;

pertanto il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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