LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1211-2020 proposto da:
C.M., F.R., C.G., C.M., nella loro qualità di eredi di C.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE ACONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SAVERIO UGOLINI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
F.R., C.M.A., C.G. e C.M., in qualità di eredi di C.I., geniere, vittima di un infortunio dal quale era derivata la riduzione permanente della mobilità con conseguente messa in congedo dal servizio, ricorrono per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale di Vicenza, ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere proposta dall’originario appellante, nel frattempo deceduto, e dei relativi benefici di legge;
la Corte territoriale ha ritenuto non provata la rischiosità della condizione ambientale e operativa e neppure indicata specificamente la dinamica dell’incidente, avvenuto mentre il C. era alla guida di un mezzo pesante che trasportava una teleferica in località *****, nel *****;
F.R., C.M.A., C.G. e C.M., in qualità di eredi di C.I., hanno affidato le loro ragioni a due motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria;
il Ministero della Difesa ha depositato tempestivo controricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti contestano la violazione delle norme che dettano le condizioni per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere; sostengono che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento gravato, la prova che l’evento fosse avvenuto in condizioni di rischio tali da giustificare l’applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 564 era stata pienamente raggiunta in giudizio;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentano omesso esame di un fatto storico decisivo, consistente nel non avere la Corte territoriale valutato l’inesperienza alla guida di C.I., incaricato di una missione tanto complessa quale quella del trasporto di una teleferica a ottocento metri di altitudine;
il primo motivo è inammissibile;
la censura non rende intelligibile la dedotta violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 a norma del quale la posizione di taluni soggetti è equiparata a quella delle vittime del dovere, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1;
in base a quanto ribadito dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa;
il secondo motivo è inammissibile;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021