LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1721-2020 proposto da:
CENTRO FISIOKINESITERAPIA ELIOS SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato FRANZA POZZAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIETTA ALONGI CAMMALLERI;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA FELICI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO FIORICA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 540/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato illegittimo il recesso ante tempus – esercitato dal Centro Elios s.r.l. – dal contratto d’opera di durata annuale stipulato con B.S., medico fisiatra;
la Corte territoriale ha considerato che il predetto contratto prevedeva una clausola di rinnovo alla scadenza operante automaticamente, salvo nel caso di disdetta da parte di un contraente, comunicata all’altro con un preavviso di almeno centottanta giorni; ha valutato siffatto regolamento contrattuale quale espressione di una volontà (tacita) di deroga alla facoltà di recesso ad nutum attribuita al cliente dall’art. 2237 c.c., comma 1; tale deroga implicita, secondo la Corte palermitana, si spiega alla luce della funzione affidata al sanitario, la quale postula l’esercizio continuativo della prestazione; i giudici del merito hanno, quindi, riconosciuto in capo a B.S. il diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale derivante dall’avere, il Centro Elios s.r.l., esercitato prima della scadenza e senza giusta causa il recesso dal contratto d’opera;
la cassazione della sentenza è domandata dal Centro Elios s.r.l. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
B.S. ha depositato tempestivo controricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2237 c.c. anche in comb. disp. con l’art. 1367 c.c.”; rileva che disdetta e recesso alludono a due istituti diversi i quali sarebbero stati oggetto di confusione da parte della Corte d’appello; il termine finale andrebbe posto in relazione alla disdetta, la quale mira a impedire la tacita rinnovazione del negozio e limita, dunque la libertà del professionista che non può recedere se non per giusta causa;
il recesso, di contro, interromperebbe immediatamente il rapporto costituendo conseguenza diretta della natura fiduciaria del contratto d’opera professionale; soltanto al cliente, la norma civilistica avrebbe attribuito il diritto di recesso ad nutum, sicché, nel caso in esame, la società ricorrente avrebbe fatto legittimo utilizzo del potere attribuitole dalla legge;
il Collegio rileva preliminarmente che il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancanza di procura ad litem dovuta all’omessa sottoscrizione di pugno del difensore sotto la firma del cliente;
tale eccezione va accolta;
l’art. 83 c.p.c., comma 3, richiede che l’autenticità della sottoscrizione della parte che ha conferito procura ad litem sia stata certificata dal difensore costituito, ai fini dell’instaurazione del rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra il difensore e il cliente, avente ad oggetto il rapporto controverso;
il ricorso in forma cartacea non riporta l’autentica della firma del rappresentante legale del Centro Elios s.r.l., che ha conferito mandato, da parte del difensore costituito, Avv. Antonietta Alongi Cammalleri;
giova ribadire che la sottoscrizione da parte del procuratore ad litem sul supporto cartaceo è rivolta a certificare l’autenticità della firma autografa apposta dal cliente in calce al ricorso, ai fini dell’instaurazione di un corretto rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra cliente e difensore;
nel caso in esame, risultando, la procura ad litem conferita dall’odierno ricorrente, priva dell’autenticazione da parte del difensore costituito, essa non ha raggiunto lo scopo tipico di instaurare – nella forma ritualmente stabilita – il rapporto di mandato con il difensore costituito;
la dicitura contenuta in calce al ricorso “Originale analogico notificato a mezzo pec con firma digitale per autentica” f.to Avv. Antonietta Alongi Cammalleri, non è certamente idonea a certificare l’autenticità del mandato processuale, atteso che tale formulazione, meramente eventuale, assolve alla ben diversa funzione di attestare l’autenticità all’originale della copia per immagine del documento cartaceo notificato in via telematica;
in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021