LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2763-2020 proposto da:
R.C., in qualità di titolare della ditta CENTER VISION, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PANETTIERA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PROCACCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PROCACCINI;
– ricorrente –
contro
FASTWEB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.P. DE’ CALBOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO STANISCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2665/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 07/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
R.C. ricorre, formulando due motivi, illustrati con memoria, avverso la decisione n. 2665/2019 del Tribunale di Latina, resa pubblica il 7 novembre 2019.
Resiste con controricorso Fastweb S.p.A..
Il Giudice di Pace di Terracina, con sentenza n. 364/2014, condannava Fastweb al pagamento di Euro 3.500,00 a titolo di risarcimento danni a favore della ditta Center Vision di R.C..
Il Tribunale di Latina, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, in accoglimento dell’appello proposto da Fastweb, riteneva incompetente territorialmente il Giudice di Pace di Terracina e, decidendo nel merito, rigettava la domanda risarcitoria di R.C..
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 141 e 149 bis c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la notificazione dell’atto di appello era avvenuta all’indirizzo pec dell’avv. Procaccini che non era difensore della parte, ma solo domiciliatario, e che aveva indicato di voler ricevere solo le comunicazioni, ma non anche le notificazioni. La sentenza a sezioni unite n. 3702/2017, secondo cui il difensore, pure in caso di volontaria cancellazione dall’albo, è privato immediatamente della abilitazione professionale, per cui la notificazione eseguita nelle sue mani è nulla ma non inesistente, precisando che l’inesistenza è esclusa se il procedimento notificatorio si è concluso con la consegna dell’atto, avrebbe dovuto comportare, ove fosse stata correttamente applicata nel caso in esame dal Tribunale, la declaratoria di inesistenza della notifica avvenuta ad un indirizzo pec non destinato a ricevere notifiche. Il ricorrente precisa che era venuto a conoscenza dell’appello solo perché la cancelleria gli aveva comunicato direttamente alla sua pec la sostituzione del giudice incaricato della trattazione dell’appello.
2. Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., in quanto il giudice, pur dichiarando nulla la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, aveva deciso nel merito la controversia, avvalendosi dell’effetto devolutivo dell’appello, omettendo di tener conto ce l’incompetenza territoriale si estende anche al giudice di appello, a meno che non vi sia coincidenza con il giudice competente per il giudizio di primo grado.
3. Va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, formulata da parte controricorrente.
Dalla parte del ricorso specificamente destinata alla descrizione dello svolgimento del processo, cfr. p. 3, non è dato, infatti, evincere:
– le ragioni, in fatto e in diritto, della domanda attorea e del contenuto delle difese spiegate da Fastweb, né nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice di Pace di Terracina, né in quello d’appello;
– le motivazioni della sentenza di primo grado;
– i motivi dell’appello.
Ne’ tali elementi sono desumibili dai motivi di ricorso, residuando nel complesso grande incertezza su quali fossero le questioni dibattute e sul concreto svolgimento del processo.
Il ricorso, dunque, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653).
La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003).
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
4. La memoria del ricorrente, depositata in vista dell’odierna camera di consiglio, riconosce che l’esposizione dei fatti di causa è stata fatta solo con riferimento al procedimento d’appello, ma sostiene che ciò è avvenuto solo perché le censure sottoposte a questa Suprema Corte erano pertinenti esclusivamente alla sentenza emessa nel secondo grado di giudizio e rileva che il requisito di autosufficienza deve essere rapportato e valutato con riferimento alle situazioni di fatto e di diritto sottoposte all’esame di legittimità e che tra le parti non vi era dissenso sui presupposti di fatto, ma solo sulle conseguenze di puro diritto e che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe consentito di desumere i presupposti di fatto.
Si tratta, in tutta evidenza, di argomentazioni che non sono idonee a inficiare le conclusioni raggiunte e che anzi confermano la ricorrenza delle ragioni di inammissibilità. Vale solo la pena di aggiungere che il ricorso, siccome il controricorso, sono caratterizzati dal principio di autonomia e dal requisito della specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo, perciò erra il ricorrente quando afferma che non era necessario riportare i presupposti di fatto della vicenda per cui è causa perché potevano essere desunti dalla sentenza e perché non erano controversi. Questa Corte ha precisato, infatti, che “mentre le parti possono confrontare le ragioni della decisione con le posizioni, ad esse ovviamente note, assunte nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, lo stesso evidentemente non vale per la Corte di cassazione, che per conoscere le dette posizioni non deve essere costretta ad esaminare gli atti del giudizio di merito”.
Al ricorrente non giova, dunque, il fatto che l’esposizione dei fatti di causa possa essere rinvenuta negli atti processuali delle parti, nel controricorso o nella sentenza impugnata, poiché quello di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 è un requisito imprescindibile del ricorso, non surrogabile con la consultazione di altre fonti (Cass., Sez. un., 09/06/2014, n. 12922).
4. Il ricorso è dunque inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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