Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35491 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8187-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MERLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P.N.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 161, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARCO NAVARRA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IOLANDA BOCCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7195/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

B.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7195/2019, notificata in data 19 dicembre 2019, articolando tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso M.N.M.L., in qualità di erede di P.M.I..

Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, P.M.I. conveniva in giudizio l’odierno ricorrente, assumendone la morosità, relativamente al pagamento del canone di locazione per un immobile sito in *****, a far data dal marzo 2009, per un totale di Euro 38.100,00.

Successivamente P.M.I. proponeva ricorso per sequestro dell’immobile ai sensi dell’art. 671 c.p.c. e, in subordine, ai sensi degli artt. 700 e 669 c.p.c..

Su entrambe le domande si pronunciava il Tribunale di Civitavecchia che, con ordinanza, rigettava la domanda di sfratto per morosità e quella di sequestro.

A seguito del mutamento di rito, il Tribunale di Civitavecchia pronunciava sentenza non definitiva di risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore, condannato al rilascio dell’immobile entro il 30 marzo 2013, e ordinanza, con cui, ritenendo opportuno procedere ad approfondire taluni aspetti, disponeva la rimessione della causa a nuovo ruolo per l’eventuale ammissione di mezzi istruttori e convocava le pari per un ulteriore tentativo di conciliazione.

Il locatore proponeva un’offerta transattiva che prevedeva che, a fronte dell’immediato rilascio dell’immobile, il locatore avrebbe rinunciato a chiedere il pagamento dei canoni di locazione e avrebbe versato al conduttore la somma di Euro 20.000,00 a tacitazione di ogni sua pretesa. L’offerta non veniva accettata, sicché il Tribunale di Civitavecchia condannava B.A. a pagare all’attore per canoni di locazione e per indennità l’importo totale di Euro 86.550,00, di cui Euro 38.100,00 a far data dal marzo 2009 fino al gennaio 2011, ed Euro 48.450,00 per gli ulteriori importi maturati fino all’effettivo rilascio dell’immobile; accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale di B.A. per l’importo di Euro 120.340,00 per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione eseguite sull’immobile, compensava le poste attive e passive tra le parti, regolava le spese di lite.

Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte d’appello, investita del gravame, in via principale, dal locatore, e, in via incidentale, dal conduttore, riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’appello principale, riduceva, pertanto, gli importi dovuti per i lavori realizzati sull’immobile e rigettava l’appello incidentale.

In particolare, riteneva che il conduttore avesse diritto alla somma di Euro 50.660,00 per le opere realizzate sull’immobile, in termini di minor somma tra l’importo della spesa al tempo della esecuzione e l’incremento del valore dell’immobile al momento della riconsegna: somma che, detratta da quanto spettante al locatore, dava diritto a quest’ultimo di percepire, a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione e delle indennità dovutegli, la somma di Euro 35.890,00.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancata applicazione dell’art. 82 c.p.c., comma 3, non avendo la sentenza impugnata rilevato d’ufficio la nullità sia degli atti del giudizio di primo grado successivi all’udienza del 26 novembre 2011 e sia della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 111 Cost..

La udienza del 26 luglio 2011, cui aveva con ordinanza rinviato il giudice di prime cure, non sarebbe stata tenuta e non sarebbe stato comunicato alle parti il rinvio d’ufficio. Anche di ulteriori rinvii la cancelleria non avrebbe dato comunicazione alle parti, non considerando che il rito locatizio impone la presenza delle parti e che il rinvio delle udienze deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il motivo non merita accoglimento, perché è vero che un provvedimento di rinvio pronunciato fuori udienza è vincolante ed è efficace nei confronti delle parti, qualora la cancelleria provveda a comunicarlo a tutte le parti in causa e che finché anche una sola parte non sia notiziata del rinvio, la comunicazione è inefficace e pertanto il provvedimento non è idoneo a modificare la data di discussione inizialmente fissata, nondimeno, il ricorrente non ha dimostrato quale concreto pregiudizio abbia subito a causa della suddetta asserita mancata comunicazione.

Non risulta infatti che una qualche udienza si sia svolta in sua contumacia con correlativa compressione del suo diritto di difesa. L’unico pregiudizio che il ricorrente lamenta genericamente di avere subito, quale conseguenza dell'”andamento anomalo del processo”, è quello di aver dovuto attendere perché venissero eseguiti sugli immobili gli accertamenti necessari alla individuazione delle opere eseguite e del loro valore; pregiudizio che quand’anche ricorrente non può certo essere considerato causalmente provocato dalla violazione della legge processuale denunciata.

Trova applicazione nel caso di specie il principio secondo cui il motivo con cui si denuncia un error in procedendo per essere esaminato deve risultare decisivo, giacché la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009), poiché alla radice di ogni impugnazione deve essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi effettivi sulla soluzione adottata (Cass. n. 18074 del 2014; Cass. n. 7394 del 2008; Cass. n. 13091 del 2003).

La memoria depositata dal ricorrente, in vista dell’odierna camera di consiglio, non contiene elementi che giustifichino l’assunzione di una decisione diversa. B.A. ribadisce i propri assunti e sostiene che non era suo l’onere di dimostrare di avere subito un danno (p. 2).

2.Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed erronea ed incompleta applicazione degli artt. 1575 e 1576 c.c. nonché la mancata applicazione degli artt. 1592 e 1593 c.c. e artt. 1813 e ss. c.c. e degli artt. 100,101 e 102 c.p.c..

La Corte territoriale ha ritenuto che le opere di riparazione del tetto e la realizzazione degli impianti elettrico, idrico e fognario erano poste contrattualmente a carico del locatore ed erano necessarie per garantire che il bene fosse mantenuto in buono stato locativo, che non era risultato provato che la trasformazione della destinazione d’uso dei locali ad uso magazzino fosse necessaria allo stesso fine né che fosse stata autorizzata dal locatore, che non era stato dimostrato che la realizzazione della scala interna e del soppalco fosse necessaria per la fruibilità dell’appartamento posto al primo piano; identica conclusione ha adottato con riferimento a tutte quelle opere che la CTU aveva indicato come migliore ed interventi di manutenzione ordinaria. Per la determinazione dell’ammontare del rimborso dovuto all’odierno ricorrente, il giudice distrettuale, quanto alla realizzazione delle opere strutturali contrattualmente poste a carico del locatore, si è avvalso della CTU che aveva determinato un importo complessivo stimato al nuovo in Euro 202.640,25, al quale ha applicato una riduzione percentuale per il deprezzamento conseguente alla vetustà che il CTU aveva ritenuto congruo quantificare nella misura del 75%.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la mancanza di un collegamento tra il primo ed il secondo piano e il fatto che l’immobile locato fosse sprovvisto di un impianto di riscaldamento dimostravano che lo stesso non era in buono stato locativo.

Ne’ il giudice a quo avrebbe valutato i fatti sostanziali posti a base della sua domanda riconvenzionale, cioè non avrebbe tenuto conto che né l’originario locatore né i suoi eredi avevano provveduto a realizzare le opere di ristrutturazione poste a loro carico e che le stesse erano state realizzate da lui stesso ai sensi dell’art. 2028 c.c., senza l’opposizione degli interessati. La sua domanda avrebbe dovuto, pertanto, essere qualificata come volta ad ottenere la restituzione di somme spese su beni altrui, da rimborsare con rivalutazione ed interessi. In aggiunta, ai fini della determinazione del quantum a lui spettante non avrebbe dovuto essere applicata una riduzione per obsolescenza.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La censura si sostanzia, per un verso, in una inaccoglibile richiesta di rivalutazione di circostanze fattuali, preclusa in sede di legittimità; peraltro, la questione della riconduzione delle pretese oggetto della domanda riconvenzionale alle spese fatte nell’interesse all’altrui, su cui la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi, è stata introdotta nel ricorso non già attraverso la deduzione del vizio di omessa pronuncia, bensì attraverso la denuncia di un error iuris. Il che basta a rendere il motivo inammissibile perché la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, presuppone che il giudice abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto (Cass. 12/01/2016, n. 329). Vale appena la pena di aggiungere che il ricorrente non ha adeguatamente soddisfatto l’onere di dimostrare di avere sottoposto al giudice di merito una domanda specifica che richiedesse una ineludibile statuizione altrettanto specifica (non bastando quanto riferito a p. 21 del ricorso e non potendo utilizzare la memoria ex art. 380 bis c.p.c. per colmare le lacune del ricorso) e che comunque si tratta di una questione priva di decisività, in quanto infondata in iure, stante che il rapporto tra le parti era di natura contrattuale e che la gestione di affari consiste nel compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente posti in essere dal gestore nell’altrui interesse e in absentia domini ovvero in mancanza di ogni rapporto contrattuale in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, e comunque in assenza, a differenza di quanto verificatosi nel caso di specie, di una connessione necessaria ed inscindibile con un affare proprio, perché verrebbe altrimenti a mancare il requisito dell’alienità dell’affare.

Quanto all’erroneo abbattimento delle spese per obsolescenza dei materiali non vi è un’argomentazione giuridica a supporto della censura mossa alla sentenza impugnata. Il ricorrente adduce (cfr. p. 32) che detta obsoloscenza sicuramente non esisteva al momento della restituzione dell’immobile dal momento che di essa non veniva fatta menzione nel verbale di restituzione, ma non si confronta con la motivazione della Corte d’Appello che si è avvalsa della CTU per quantificare l’importo spettante all’odierno ricorrente, in applicazione della disciplina codicistica che attribuisce al conduttore il diritto di percepire la minor somma tra l’importo della spesa al tempo dell’esecuzione delle opere ed il valore risultato utile al momento della riconsegna. Il rimborso, dunque, deve commisurarsi all’arricchimento effettivo del locatore, il quale si avvantaggia del maggior valore arrecato al fondo nel momento della riconsegna.

3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione per mancata applicazione dell’art. 936 c.c. in relazione agli artt. 100,101 e 122 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente assume di aver prospettato la domanda riconvenzionale anche alla stregua del rimborso di spese fatte da un terzo con materiali propri, senza che la Corte territoriale si sia pronunciata in merito.

La formulazione di questo motivo riproduce i vizi del precedente quanto alla deduzione non già del vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., bensì di quello di violazione di legge e quanto al mancato adempimento dell’onere di dimostrare di avere sottoposto al giudice di merito una domanda specifica che richiedesse una ineludibile statuizione altrettanto specifica (non bastando quanto riferito a p. 21 del ricorso; vanno, peraltro, ribaditi i limiti della memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2: al pari di quella di cui all’art. 378 c.p.c. essa può essere utilizzata solo per illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso, ma non per integrarli: ex multis, cfr. Cass. 28/11/2018, n. 30760); anche in questo caso, peraltro, si tratta di una questione infondata in iure, atteso che la disciplina dell’art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente quando l’autore delle nuove opere sia terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a realizzare delle opere sul suolo (Cass. 04/10/2018, n. 24365). A nulla valgono le argomentazioni prospettate dal ricorrente con la memoria, al fine di giustificare l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 936 c.c., perché non tengono conto del fatto che le opere di cui si controverte erano state realizzate nella vigenza del contratto di locazione e che l’art. 936 c.c. ha carattere generale e non può ricevere applicazione in tutte quelle ipotesi in cui, in dipendenza della “preesistenza” di rapporti giuridici tra il proprietario e colui il quale voglia eseguire migliorie o addizioni, la legge predisponga una disciplina particolare come nel caso della locazione. Ne’ assume rilievo alcuno il fatto che le opere realizzate avessero determinato una trasformazione della res locata. Essendo pacifico che, contrariamente a quanto sostenuto da B.A. la veste di terzo ai sensi dell’art. 936 c.c. non si acquista (da parte del conduttore) neppure adducendo che alla regolamentazione delle addizioni contemplate dall’art. 1593 c.c. non possa farsi riferimento quando si tratti di alterazioni profonde, che abbiano come conseguenza la trasformazione della cosa locata (Cass. n. 24365/2018, cit.).

4.Non merita accoglimento la richiesta della controricorrente di condanna per responsabilità processuale aggravata, perché la proposizione di un ricorso rivelatosi infondato non basta per ritenere integrati i presupposti della responsabilità processuale aggravata.

5. Il ricorso è infondato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7.Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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