Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35493 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8980-2020 proposto da:

V.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA CERVIA;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1397/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

V.S. proponeva domanda per il riconoscimento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale del Ministero della Giustizia per la patologia psichiatrica contratta durante il servizio di leva, svolto presso la casa circondariale di Pisa; patologia di cui asseriva di aver acquisto consapevolezza solo nel marzo 2014, a seguito di una complessa terapia psichiatrica.

Egli, nel 1984, sottoposto a leva obbligatoria, veniva assegnato alla casa circondariale di Pisa quale volontario ausiliario del corpo degli agenti di custodia fino all’ottobre 1985. Nel giugno del 1985, a seguito di una ustione di III grado, veniva collocato al servizio interno al centro clinico della casa circondariale di Pisa; poco tempo dopo, nel luglio 1985, gli veniva diagnosticata una epatite b in fase acuta, per la quale veniva ricoverato presso l’ospedale militare di Livorno, con diagnosi di reazione ansiosa conseguente all’accertamento di una epatite b in fase acuta. Nell’agosto del 1985 veniva giudicato inidoneo al servizio.

Solo nel 2014, asseriva di aver acquistato consapevolezza di essere affetto da malattia psichiatrica ingenerata dalla contrazione, per ragioni di servizio, dell’epatite b.

Il Ministero, costituitosi in giudizio, eccepiva la prescrizione del credito risarcitorio che veniva accolta dal Tribunale di Genova, con sentenza n. 892/2016, la quale, peraltro, osservava che la obiettiva consapevolezza della malattia e della sua causa e percezione erano state provate solo con la presentazione dell’istanza amministrativa di riconoscimento della causa di servizio per contrazione di epatite virale. Detta domanda, peraltro respinta, provava che già nel maggio 1992 l’attore era a conoscenza del suo stato di malattia, percepito come ingiusto e conseguente al comportamento del terzo.

La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 1379/2019, notificata a mezzo pec il 23 dicembre 2019, respingeva l’impugnazione e confermava la decisione del Tribunale, ritenendo che lo stato ansioso era insorto nel momento stesso in cui il ricorrente aveva appreso di avere contratto la malattia che lo avrebbe accompagnato per tutta la v.; egli infatti non aveva negato di essere a conoscenza del suo stato patologico, ma si era sempre rifiutato di curare lo stato d’ansia che ne era derivato nella convinzione che non potendo risolvere la situazione a monte nessuna terapia psichiatrica sarebbe stata efficace.

Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione V.S., affidandosi ad un solo motivo, corredato di memoria.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dal Ministero della Giustizia intimato.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1.Con un solo motivo il ricorrente deduce la omessa e/o illogica motivazione per errata valutazione del danno biologico nonché delle patologie lamentate; in particolare la sentenza avrebbe omesso l’esame della relazione medica della dottoressa T. del dicembre 2014, da cui si evinceva che era affetto da una malattia psichiatrica e non da una spina ansiogena come diagnosticato dalla commissione medica di Livorno.

Il motivo non può essere accolto.

1.Anche a non considerare la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter, u.c., in cui è incorso il ricorrente deducendo la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 in presenza di una doppia decisione conforme sulle stesse questioni di fatto, deve tenersi conto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esso non può essere utilizzato per lamentare l’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, da intendersi come un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

La Corte d’Appello risulta avere preso in esame la reazione psichiatrica della dottoressa T., quindi, non risulta dimostrato affatto l’omesso esame di un fatto (per quanto l’omesso esame di documenti istruttori non valga ad integrare gli estremi del vizio denunciato), ed è giunta a conclusioni diverse rispetto a quelle auspicate dal ricorrente: ha cioè ritenuto che essa non fornisse elementi per ritenere che il ricorrente non avesse consapevolezza della malattia prima di incontrare, nel marzo del 2014, la psichiatra, ma che da essa si evincesse che si era sempre rifiutato di sottoporsi ad una terapia psichiatrica prima di allora.

2. Nulla è emerso dalla memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio che suggerisca una conclusione diversa. Il ricorso e’, dunque, inammissibile.

3.Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività defensionale in questa sede.

4.Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472