Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35497 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18423-2020 proposto da:

EDIL R SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO POTENA, LUIGI FALLUCCHI;

– ricorrente –

Contro

SPAZIO IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI VASCELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2191/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- La società Spazio Immobiliare srl ha stipulato un contratto di appalto con la società Edil R srl, con il quale quest’ultima, dietro corrispettivo, si è impegnata a realizzare alcuni immobili nel Comune di Campobasso.

Sin dall’inizio sono sorte difficoltà tra le parti: la Edil R non ha portato a termine le opere, ed è stata convenuta in giudizio dalla Spazio Immobiliare, che ha preteso la risoluzione del contratto ed il risarcimento. Per contro la Edil R ha proposto una domanda riconvenzionale con cui ha eccepito l’inadempimento della Spazio Immobiliare dell’obbligazione di pagare il corrispettivo e ne ha chiesto la condanna al pagamento.

Nel corso del giudizio le parti hanno concluso una transazione, al buon esito della quale hanno subordinato l’estinzione della controversia, dichiarando però risolto il contratto di appalto.

Poiché la Spazio Immobiliare non ha rispettato l’accordo, omettendo di versare le somma che, in transazione, si era obbligata a corrispondere, la Edil R ha agito per la risoluzione della transazione per inadempimento.

2.- I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno rigettato la domanda, sul presupposto che la transazione conclusa, e di cui si chiedeva risoluzione, era di tipo novativo e dunque, per legge, non suscettibile di risoluzione per inadempimento.

3.-Il ricorso della Edil R è basato su un motivo. V’e’ controricorso della Spazio Immobiliare.

CONSIDERATO

CHE:

5.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1965 e 1363 c.c.. La tesi della società ricorrente è che la Corte di Appello, in ciò confermando la decisione di primo grado, ha errato nella interpretazione del contratto, ossia nel ritenere come novativa la transazione in oggetto, e dunque nell’escludere di conseguenza che potesse chiedersene la risoluzione per inadempimento.

In sostanza, la Corte di Appello aveva fatto leva sulla clausola che prevedeva l’estinzione del contratto di appalto, e da tale clausola aveva arguito la natura novativa dell’atto; ma si era limitata all’esame di tale clausola senza leggerla unitamente alle altre, in ciò violando l’art. 1363 c.c., in quanto le altre clausole prevedevano espressamente che le controversie in essere venivano solo rinviate al buon esito della transazione, con ciò dovendosi intendere che il rapporto pregresso restava in piedi, non era novato, ma era condizionato all’adempimento della transazione, che dunque non era affatto novativa.

Il motivo è infondato.

Esso denuncia, si, una erronea applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti, ed indica quale, tra i criteri legali che prescrivono questa interpretazione debba essere seguito: dunque non si denuncia l’erronea ricostruzione della volontà negoziale, che è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, ma si denuncia l’erronea qualificazione o interpretazione di tale volontà, che è operazione non di accertamento del fatto, ma, per l’appunto, di sua giuridica qualificazione.

Il motivo va però disatteso nel merito, in quanto la transazione, il cui contenuto è integralmente riprodotto nel ricorso, è da intendersi proprio come novativa. Elemento che induce a ritenere l’effetto novativo di una transazione- la novazione come è noto è un effetto e non già un’autonoma fattispecie negoziale-sta nella volontà delle parti, che può anche essere implicita, ma qui è esplicita, di risolvere il rapporto precedente. Questa volontà è significativa di un intento novativo in quanto la transazione, come è noto, ha, di per sé, l’attitudine a creare rapporti diversi da quello sottostante (art. 1965 c.c., comma 2), ossia, ha di per sé, l’attitudine ad effetti novativi. Per stabilire se le parti questi effetti abbiano o meno voluto, occorre dunque verificare se hanno inteso “creare un rapporto diverso” da quello “oggetto della pretesa e della contestazione delle parti” (art. 1965 c.c., comma 2), e basta allora verificare se hanno espressamente, o implicitamente, previsto la risoluzione di tale rapporto, in modo che le pattuizioni ulteriori siano, per l’appunto, nuove: risolto il contratto che ha dato luogo alla lite, i nuovi accordi non hanno più titolo in quello, ma nella stessa transazione che dunque avrà l’effetto di produrre nuove e diverse obbligazioni tra le parti, ed in tal senso è novativa.

E’ pacifico che le parti hanno espressamente previsto la risoluzione del contratto di appalto (punto 2 dell’accordo), e questo rende la loro transazione novativa, ossia essa stessa, e non più il contratto di appalto – fonte delle nuove obbligazioni.

La ricorrente ritiene che però questa clausola è in contrasto o comunque va letta con l’altra (punto 6 del contratto) con cui si subordina l’abbandono delle cause in corso all’adempimento della transazione.

Tuttavia, questa clausola non è affatto indicativa della natura non novativa della transazione in quanto mantiene in piedi non già il rapporto contrattuale precedente – l’appalto – ma la lite in corso.

Sono le controversie giudiziarie ad essere condizionate – rectius la loro estinzione – dall’adempimento della transazione, non già l’appalto.

La transazione è novativa quando estingue il rapporto contrattuale, o negoziale in generale, precedente, a prescindere dalla regolamentazione che si dia invece del rapporto processuale, ossia delle liti pendenti: la novazione è modificazione del rapporto contrattuale in essere non delle procedure giudiziarie che ne sono scaturite. Cosi che il fatto che queste ultime non vengano chiuse, estinte, ma lo siano all’esito della transazione non impedisce di considerare comunque novativo un accordo transattivo che ha espressamente risolto il contratto precedente e lo ha sostituito con altro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 8000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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