Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35510 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11311-2020 proposto da:

IMMOBILIARE P.V. S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIA FRACCHIA;

– ricorrente –

contro

C.I.A., IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI ING.

T.G.R. & C.;

– intimati –

avverso due decreti del TRIBUNALE di GENOVA, depositati l’11/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La s.r.l. Immobiliare P.V. propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., articolato in unico motivo avverso i due decreti di liquidazione del compenso al consulente tecnico, nominato in sede di istruzione preventiva, resi dal Tribunale di Genova in data 6 marzo 2020 nel procedimento RG n. 13073/2018. Sono rimasti intimati C.I.A. e la Impresa Traversone s.a.s. di Ing. T.G.R. & c.

C.I.A. aveva proposto istanza di accertamento tecnico preventivo al fine di individuare i vizi di immobili di proprietà della s.r.l. Immobiliare P.V.. Con distinti decreto entrambi datati 6 marzo 2020 il giudice del Tribunale di Genova liquidava i compensi al consulente ingegnere B. “ponendoli a carico delle parti in solido in via di anticipazione”.

La s.r.l. Immobiliare P.V. denuncia la violazione degli artt. 91,92,696 e 696-bis c.p.c., deducendo che le spese del procedimento di istruzione preventiva dovessero essere poste a carico soltanto della richiedente C.I.A..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. e 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

L’impugnazione di due provvedimenti con un unico ricorso per cassazione deve intendersi consentita, trattandosi di decreti pronunciati fra le medesime parti, nell’ambito di un unico procedimento e nello stesso giorno.

I provvedimenti del Tribunale di Genova non sono conformi al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e segg., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ne consegue che il provvedimento di liquidazione delle spese a carico (anche) di una parte diversa dal ricorrente tenuto ad anticiparle – non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, e può perciò essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione (Cass. Sez. 6 – 2, 26/05/2020, n. 9735; Cass. Sez. 3, 08/06/2017, n. 14268; Cass. Sez. 6 -2, 26/10/2015, n. 21756; Cass. Sez. 2, 30/09/2015, n. 19498; Cass. Sez. 2, 19/11/2004, n. 21888; si veda anche Corte Cost. 10 marzo 2021, n. 87). Il regolamento delle spese e’, invero, ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito; pertanto, le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed i provvedimenti impugnati vanno cassati, limitatamente al punto in cui pongono il compenso del C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo “ponendoli a carico delle parti in solido in via di anticipazione”. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ponendosi i compensi del C.T.U., nella misura già liquidata, a carico della sola parte richiedente C.I.A..

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vengono regolare secondo soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa i due provvedimenti impugnati limitatamente alla parte in cui pongono i compensi del C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo “a carico delle parti in solido in via di anticipazione” e, decidendo nel merito, pone detti compensi, nelle misure già liquidate, a carico della parte C.I.A.; condanna C.I.A. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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