LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12144-2020 proposto da:
O.P., rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
O.P. ha proposto ricorso articolato in tre motivi (1-nullità dell’ordinanza per motivazione apparente; 2- violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 136, comma 2, da intendersi D.P.R. n. 115 del 2002; 3- omesso esame dei precedenti giurisprudenziali sulla situazione del paese di origine) avverso l’ordinanza del 26 marzo 2020 resa dalla Corte d’appello di Venezia, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo O.P. contro il provvedimento che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda. Nel ricorso si avanza anche istanza di correzione di errore materiale quanto all’individuazione della parte opponente.
L’intimato Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. O.P. ha depositato “note di replica al controricorso”.
La Corte d’appello di Venezia ha affermato che la manifesta infondatezza della domanda (nella specie ravvisata nella inerenza della vicenda narrata a ragioni personali, nella inverosimiglianza della stessa e nel difetto di allegazioni circa la situazione del paese di origine del ricorrente) costituisce ragione per la revoca dell’ammissione al patrocinio, alla stregua del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 1, e art. 136, comma 2.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’apparenza della motivazione circa la manifesta infondatezza, mentre il secondo motivo deduce la violazione dell’indicata norma di diritto, non sussistendo il requisito della manifesta infondatezza.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
L’impugnata decisione contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione ed è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, mentre il ricorso non offre argomenti per mutare o confermare tale orientamento, sicché la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
A norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis (dovendosi aver riguardo, in ossequio al principio “tempus regit actum”, alla data del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio, e non alla data di introduzione del giudizio di protezione, come assume in memoria il ricorrente), nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 – 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 – 2, 10/04/2020, n. 7785).
Agli effetti del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.
Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).
Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare “solo se non revoca” il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. Sez. 6 2, 24/09/2020, n. 20002).
La Corte d’appello di Venezia, allora, ha correttamente desunto la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, e dunque i presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio, non dal mero rigetto della pretesa, quanto dalla inerenza della vicenda narrata a ragioni personali, dalla inverosimiglianza della stessa e dal difetto di allegazioni circa la situazione del paese di origine del ricorrente, e dunque dalla radicale insussistenza dei presupposti della istanza di protezione avanzata da O.P.. Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente.
In seguito, peraltro, alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione censure che, come in particolare è dato riscontrare nel terzo motivo di ricorso, invochino dalla Corte di cassazione un complessivo riesame delle vicende fattuali oggetto di lite.
Infine, non e’, come noto, ammissibile l’istanza contenuta nel ricorso per cassazione volta alla correzione di un errore materiale contenuto nella decisione impugnata, dovendo una tale istanza essere proposta al giudice di merito che ha emesso la pronuncia viziata e non alla Corte di legittimità, la quale può rilevare ed accertare un siffatto errore al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi le spese processuali secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021