LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10057-2020 proposto da:
D.S.L., difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
V.B., O.A.M., A.V., L.R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, PRESSO AVV. JOUVENAL DANIELA, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PETRUCCI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1868/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’avvocato D.S.L. propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1868/2019 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 23 settembre 2019, che, respingendo il gravame incidentale avanzato dal medesimo avvocato D.S. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 22 settembre 2004, ha confermato altresì il rigetto dell’impugnazione della Delib. assembleare del 1 marzo 2013, approvata dal Condominio *****.
A.V., L.R.M., O.A.M. e V.B., condomini del Condominio via *****, resistono con controricorso.
2. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato D.S.L. S.G. denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per “l’assenza delle produzioni del regolamento e delle tabelle”.
Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c., comma 6, non essendo stati invitati alla riunione del 1 marzo 2013 i condomini U.G. e gli eredi del geometra C.N..
3. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
I controricorrenti hanno presentato memoria.
4. Il ricorso è inammissibile in quanto carente del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non consentendo una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali. Non sono esposti sufficientemente il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, le difese dei convenuti, gli argomenti adottati dal giudice di primo grado a sostegno della sua decisione, l’oggetto dell’appello incidentale.
Il primo motivo, formulato come omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, deduce non l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, quanto la mancata produzione del regolamento di condominio e delle tabelle. La mancata produzione di regolamento e tabelle è circostanza esaminata ed anzi affermata proprio in questi termini dalla Corte d’appello, che però svolge poi al riguardo nelle pagine 3 e 4 di sentenza un’argomentazione decisoria che non è proprio oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il quale richiede la specifica indicazione delle lacune nelle argomentazioni costituenti la ratio decidendi.
Il secondo motivo di ricorso è comunque inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame della censura non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1. Il ricorrente si duole della mancata convocazione all’assemblea del 1 marzo 2013 degli aventi diritto U.G. ed eredi di C.N., ma la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera condominiale, spettando la legittimazione a domandare il relativo annullamento, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l’omessa comunicazione risulti, di tal che un condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 20, pur nella specie non applicabile ratione temporis (Cass. Sez. 2, 18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 13/05/2014, n. 10338; Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).
5. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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