Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35513 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10085-2020 proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE SALERNO;

– ricorrente –

contro

I.A., rappresentata e difesa dall’avvocato MAURA DE ANGELIS;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno propone ricorso articolato in due motivi per la cassazione dell’ordinanza resa dal Tribunale di Salerno il 31 gennaio 2020. Questa ordinanza ha respinto l’opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, proposta dallo stesso Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di pace di Salerno in relazione ai compensi spettanti all’avvocato I.A. per l’attività svolta in un processo penale in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed ha altresì condannato l’opponente alle spese di lite.

Hanno notificato distinti controricorsi il Ministero della Giustizia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e I.A., che ha invece chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

Il primo motivo del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno censura la condanna alle spese processuali subita nel giudizio di opposizione.

Il secondo motivo di ricorso deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale in sede di opposizione, il decreto di liquidazione pronunciato dal giudice di pace non conteneva una sufficiente motivazione circa l’attività svolta dal difensore, non consentendo così di verificare i criteri adottati.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo primo motivo ed invece inammissibile nel secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

A norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 84, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170. Tale opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15. Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace è competente il presidente del tribunale.

Nel procedimento di opposizione alla liquidazione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 84 e art. 170, l’ufficio del P.M. non può comunque essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico (arg. da Cass. Sez. 1, 02/10/2015, n. 19711; Cass. Sez. 1, 07/10/2011, n. 20652; Cass. Sez. 1, 17/02/2010, n. 3824; Cass. Sez. U, 12/03/2004, n. 5165).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore per il patrocinio a spese dello Stato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, in misura non superiore ai valori medi delle tariffe professionali, deve tener conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. La motivazione di tale decreto può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. Il Tribunale di Salerno ha evidenziato come il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di pace avesse fatto rinvio al processo penale di riferimento, sottolineato la semplicità dell’impegno difensivo ed individuato la tariffa applicabile, anche con riguardo al protocollo d’intesa del 13 dicembre 2016 sottoscritto dalla stessa Procura della Repubblica di Salerno. Il secondo motivo di ricorso non specifica, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, quali elementi attinenti alla natura dell’impegno professionale dell’avvocato I. o agli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa sarebbero stati pretermessi nel decreto di liquidazione.

Va perciò accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo motivo, e l’ordinanza del Tribunale di Salerno va cassata limitatamente alla statuizione di condanna dell’opponente alle spese, potendosi decidere nel merito, in quanto non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, nel senso che non siano dovute le spese liquidate nel giudizio di opposizione.

L’esito finale della lite induce a compensare nei rapporti fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, annulla la condanna del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno a rimborsare ad I.A. le spese liquidate relative al procedimento di opposizione; compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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