Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35516 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 756-2020 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO n. 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO PARISI;

– ricorrente –

contro

B.V., L.R. e S.K., rappresentati e difesi dagli avv.ti PIETRO CARROZZA e FRANCESCO CARROZZA, e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 750/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 23.2.2004 B.V. e G.G. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1365/2003, emesso dal Tribunale di Messina, con il quale era stato loro ingiunto di pagare a M.L. la somma di Euro 48.931,78 oltre interessi e spese, a fronte delle prestazioni professionali rese dall’ingiungente in favore dei due opponenti, consistenti in particolare nello studio di impatto ambientale relativo ad un progetto di potenziamento di un impianto di depurazione. Gli opponenti, progettisti dell’impianto, eccepivano che il M., chimico, non avesse le competenze necessarie a redigere l’elaborato che gli era stato affidato e, comunque, che il soggetto tenuto al pagamento della prestazione resa dallo stesso M. fosse l’ente locale territorialmente competente.

Con sentenza n. 1370/2015, resa nella resistenza del M., il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione, revocando il decreto e compensando in parte le spese.

Interponeva appello avverso detta decisione M.L.. Si costituivano in seconde cure, rispettivamente, S.K. e L.R., eredi di G.G. e G.D., resistendo al gravame, e B.V., il quale spiegava inoltre appello incidentale condizionato.

Con la sentenza impugnata, n. 750/2019, la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del giudizio di secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.L., affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso B.V., S.K. e L.R., queste ultime nella loro qualità di eredi di G.G. e G.D..

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di Definizione ex art. 380-bis c.p.c..

Inammissibilità, o comunque rigetto, del ricorso.

La Corte di Appello di Messina, confermando la decisione del Tribunale di Messina, rigetta il gravame avverso la decisione di prime cure con cui era stata accolta l’opposizione proposta da B.V. e G.G. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da M.L. per il pagamento del compenso di prestazioni d’opera. La Corte territoriale ritiene in particolare assente la prova dell’effettiva erogazione del finanziamento, alla cui concessione era stato condizionato il diritto al compenso per l’opera svolta dal M., e considera quest’ultimo gravato dall’onere di fornire la dimostrazione della circostanza costitutiva del proprio presunto diritto.

Il ricorso si articola su quattro motivi.

Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente deduce l’errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di merito, non avvedendosi che la Del. della Giunta Regionale Siciliana n. 356 del 1991, ritenuta assente dagli atti del giudizio, fosse invece stata prodotta. Trattasi di censura non assistita dalla necessaria specificità, posto che il ricorrente non indica quando il documento sarebbe stato acquisito agli atti del giudizio (la produzione da parte dei contro ricorrenti, evidenziata nel motivo, della nota n. ***** della Regione Siciliana non è sufficiente, trattandosi di atto diverso, il cui contenuto è stato esaminato dal giudice di merito, che lo ha ritenuto non idoneo ai fini della prova dell’effettiva erogazione del finanziamento de qua), e considerato inoltre che l’eventuale vizio avrebbe, al massimo, una portata revocatoria.

Il secondo motivo è inammissibile perché la prova dell’erogazione del finanziamento, trattandosi di circostanza positiva al cui avveramento era condizionato il sorgere del diritto al compenso, doveva essere provata dal preteso creditore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 19/09/2019, Rv. 655252: “In materia di elementi accidentali del contratto, l’onere di provare l’avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche nell’ipotesi della fictio di cui all’art. 1359 c.c., ove si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi”).

Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto al compenso fosse condizionato all’effettiva erogazione del finanziamento; anche ammesso che sia configurabile un profilo di non contestazione in merito alla deliberazione di finanziamento dell’opera, l’evento al cui avveramento era condizionato il sorgere del diritto (ossia l’effettiva erogazione della somma finanziata) era diverso e doveva quindi essere specificamente provato da chi vi aveva interesse.

Il quarto motivo, riguardante il governo delle spese, è inammissibile in quanto la Corte siciliana le ha regolate secondo il principio della soccombenza”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti nuovi rispetto al contenuto dei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio, essendo meramente reiterative degli argomenti ivi esposti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell’avv. Pietro Carrozza, giusta la richiesta contenuta nella memoria da questi depositata in prossimità dell’adunanza camerale.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese a favore dell’avv. Pietro Carrozza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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