Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35517 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1163-2020 proposto da:

P.V. e P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI n. 345, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VENDITTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EUROPAFRUTTA DI F.D. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONE STEFANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MANCINI;

– controricorrente –

e contro

F.D. e F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4416/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 21.11.2007 Europafrutta di F.D. & C. S.n.c., F.D. e F.A. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Roma P.V., P.R. ed E.V., invocandone la condanna al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 30.538,06 da essi versata a Capitalia S.p.a., nonché al risarcimento del danno. In particolare gli attori esponevano che con atto del ***** P.R. ed E.V., socie di Europafrutta di P.V. S.n.c., avevano loro ceduto le rispettive quote di partecipazione alla predetta società, con il consenso dell’altro socio P.V., assumendo l’obbligo di estinguere, entro il *****, le esposizioni debitorie riferite alla società, tra cui quelle nei confronti di Capitalia S.p.a. A fronte dell’inadempimento, da parte delle cedenti, a tale impegno, gli acquirenti avevano dovuto far fronte al pagamento di somme non previste, e comunque non dovute, tanto nei confronti di Capitalia S.p.a. che di altri soggetti, finendo per essere costretti a loro volta a cedere il ramo di azienda esercitato dalla società le cui quote erano state oggetto della cessione di cui è causa, ed avevano per tale motivo ricavato un danno, del quale invocavano il risarcimento.

Si costituivano in giudizio, separatamente, P.V. e P.R., resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 17888/2019 il Tribunale rigettava la domanda, condannando gli attori alle spese del grado.

Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori, e si costituivano in giudizio i convenuti in prime cure, resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 4416/2019, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, condannava P.R. al pagamento in favore di F.D. e F.A. della somma di Euro 7.307,85 oltre interessi, condannando la predetta P.R. al pagamento di 1/3 delle spese del doppio grado, compensandole per il resto; compensava invece per intero le spese di lite tra gli appellanti e P.V..

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione P.R., affidandosi a due motivi, e P.V., affidandosi ad un solo motivo.

Resistono con separati controricorsi Europafrutta di F.D. & C. S.n.c., F.D. e F.A..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..

Inammissibilità del ricorso proposto da P.R.; Accoglimento di quello proposto da P.V..

Europafrutta di F.D. & C. snc, F.D. e F.A. convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Roma P.V., P.R. ed E.V. per sentirli condannare, in solido tra loro, al rimborso delle somme pagate dagli attori per far fronte ad alcuni debiti della società Europafrutta di V.P. & C. Snc, le cui quote di partecipazione al capitale sociale erano state cedute dalle socie E.V. e P.R., con il consenso dell’altro socio P.V., a F.D. e F.A., con atto del *****. In detto atto, tra l’altro, le cedenti si erano impegnate ad estinguere determinati debiti della società entro il *****, cosa che poi non era accaduta, onde la società aveva dovuto far fronte alle passività per un esborso di Euro 30.538,06. A tale somma si era poi aggiunto l’ulteriore importo dovuto a Capitalia Spa, giudizialmente accertato in altra controversia, pari ad Euro 47.374,98. Gli attori, oltre ad invocare la restituzione dei detti importi, invocavano anche il risarcimento del danno, sulla base dell’assunto che l’esposizione con Capitalia avesse loro precluso la possibilità di ricorrere al credito bancario.

La domanda, rigettata dal Tribunale, è stata parzialmente accolta dalla Corte di Appello di Roma, che con la sentenza impugnata, n. 4416/2019, ha ravvisato nel contratto di cessione di quote sociali, art. 4, intercorso tra le parti un’obbligazione di pagamento di determinati debiti entro il *****, assunta dalle sole cedenti P.R. ed E.V. in favore dei cessionari F.D. e F.A.. La Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante la mancata evocazione in appello di E.V., a fronte della natura solidale dell’obbligazione, rispetto alla quale ha invece ritenuto estraneo P.V.. Ha poi ha confermato il rigetto della domanda svolta dalla società Europa frutta, trattandosi di controversia relativa al rapporto tra cedenti e cessionari. Ha, ancora, considerato raggiunta la prova limitatamente al solo importo di Euro 7.307,85 ed ha quindi condannato P.R. al pagamento di detto importo in favore di F.D. e F.A.. Infine, la Corte territoriale ha compensato per due terzi le spese del doppio grado tra P.R. e F.D. e F.A., ponendone il restante terzo a carico della P., compensando invece per intero le spese tra tutte le altre parti. Ricorrono per la cassazione di detta decisione, con unico atto, P.R., affidandosi a due motivi, e P.V., con un solo motivo.

Con il primo motivo, P.R. contesta la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto che fosse suo onere, a fronte dell’obbligo assunto con il contratto di cessione, art. 4, provare di aver saldato le poste debitorie espressamente previste in detta clausola nel termine all’uopo previsto. La ricorrente ritiene infatti che, avendo gli originari attori proposto domanda di risarcimento del danno, era loro onere dimostrare di aver effettivamente pagato i debiti di che trattasi.

La censura è inammissibile perché la Corte capitolina ha applicato i criteri di riparto della prova fissati da questa Corte, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20073 del 08/10/2004, Rv. 577642; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006, Rv. 589694, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007, Rv. 594931; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007, Rv. 598321; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009, Rv. 609003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010, Rv. 611587; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv. 618664; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361).

Il secondo motivo proposto da P.R., sull’individuazione dello scaglione di valore della controversia ai fini del governo delle spese, è del pari inammissibile in quanto la Corte di Appello ha deciso in base al criterio del disputatum. L’unico motivo di ricorso proposto da P.V., relativo alla mancata condanna degli originari attori a rifondergli le spese di lite, è invece fondato, poiché l’accertata estraneità del ricorrente all’obbligo contrattualmente assunto da P.R. ed E.V. nei confronti di F.D. e F.A. comporta la completa soccombenza di questi ultimi nei suoi confronti. Non appare condivisibile la decisione del giudice di merito di compensare le spese a fronte della rilevata estraneità del P. all’obbligazione, posto che costui era stato convenuto in prime cure e che l’unico elemento valorizzato dalla Corte capitolina evidenzia – contrariamente a quanto ritenuto da quest’ultima – proprio la totale soccombenza delle originarie attrici nei suoi confronti”.

La numerazione dei motivi proposta dal ricorrente va corretta, stante l’unicità del ricorso cumulativamente proposto da P.R. e Vincenzo, nel senso che l’unico motivo proposto nell’interesse di P.V. va considerato come terzo motivo dell’unico ricorso.

Ciò premesso, il Collegio condivide la proposta del Relatore quanto al rigetto del primo motivo, proposto nell’interesse di P.R., ed all’accoglimento del terzo, proposto nell’interesse di P.V.. Ritiene altresì meritevole di accoglimento anche il secondo motivo del ricorso, proposto nell’interesse di P.R., poiché il riferimento al criterio dei disputatum è possibile nel caso di totale reiezione della domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018, Rv. 651045); nella diversa ipotesi di accoglimento parziale in primo grado di una domanda risarcitoria, le spese poste a carico della parte soccombente vanno necessariamente ragguagliate all’importo effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3903 del 29/02/2016, Rv. 638892).

In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, proposto nell’interesse di P.R., mentre vanno accolti il secondo, proposto egualmente nell’interesse di P.R., ed il terzo, proposto nell’interesse di P.V.. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti delle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, proposto nell’interesse di P.R.; accoglie il secondo motivo di ricorso, del pari proposto nell’interesse di P.R., ed il terzo, proposto invece nell’interesse di P.V.; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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