Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35518 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29600-2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO MANCINO;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 717/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La vertenza tra origine dall’acquisto di due fondi contigui da parte dei fratelli S.A. e S.G., avvenuto da un medesimo dante causa con atto del *****.

S.G. ha chiamato in giudizio il fratello S.A., proponendo domanda di rivendicazione, perché il convenuto, in concomitanza con l’esecuzione di lavori di ristrutturazione nel fondo da lui acquistato, si era impossessato anche della porzione dell’attore; ha chiesto pertanto il rilascio di tale porzione, con la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

Il convenuto si è costituito e ha chiesto accertarsi il compimento dell’usucapione in proprio favore. A giustificazione della domanda egli ha dedotto di essere al possesso del fondo oggetto della domanda a far data dal trasferimento all’estero del fratello, e cioè almeno dal 1986. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e ha rigettato la domanda riconvenzionale.

La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza, rilevando in primo luogo che, essendo comune il dante causa, l’onere probatorio incombeva interamente al convenuto, il quale avrebbe dovuto dimostrare i presupposti dell’invocato acquisto a titolo originario.

Quindi essa ha posto in luce che il convenuto aveva dedotto l’esistenza di un accordo con il fratello per la vendita del terreno, intervenuto nel 1986. Ciò posto la corte di merito ha riconosciuto che, trattandosi di accordo verbale, il medesimo era affatto da nullità; nondimeno esso costituiva riconoscimento dell’altri diritto, con la conseguenza che il convenuto, al fine di suffragare la sussistenza del possesso per l’epoca successiva, avrebbe dovuto fornire la prova del mutamento del titolo, con riferimento alla citazione poi notificata nel 2007.

La Corte d’appello ha ancora condiviso la valutazione del primo giudice, nella parte in cui questo aveva rilevato, alla stregua delle deposizioni testimoniali, che la relazione con la cosa da parte di S.A. “non aveva intaccato l’esercizio del possesso animus dell’appellato residente all’estero, il cui venir meno non risulta desumibile in via presuntiva dell’istruttoria espletata (…), in ragione dei rapporti familiari intercorrenti fra le parti”.

Per la cassazione della sentenza S.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

S.G. resta intimato.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c..

La sentenza è oggetto di censura per avere la Corte d’appello negato il possesso del convenuto. Secondo il ricorrente la decisione riflette una non corretta valutazione dei fatti ch’erano stati accertati grazie alle deposizioni testimoniali (la recinzione del fondo, l’apposizione di un cancello, il possesso delle chiavi). Si sostiene che tali fatti comprovavano la sussistenza del proprio possesso utile per l’usucapione a partire dal 1986. Il ricorrente, inoltre, censura la decisione in merito al significato attribuito dalla Corte d’appello all’accordo del 1986, intercorso fra fratelli per la vendita del terreno all’attuale ricorrente. Se, come ha riconosciuto la stessa Corte d’appello, l’accordo era nullo, è chiaro che l’illazione, operata con la sentenza impugnata, che esso implicava comunque il riconoscimento del diritto del proprietario, era priva di giustificazione. Siffatto errore sempre secondo il ricorrente, aveva indotto la Corte di merito, da un lato, a disconoscere il possesso precedente al 1986, dall’altro, a pretendere l’interversione onde giustificare il possesso per il periodo successivo alla conclusione dell’accordo stesso.

Il motivo è infondato. La corte d’appello, sulla base dell’esame delle prove testimoniali, ha riconosciuto che l’attore in rivendicazione aveva conservato il possesso del fondo, nonostante il trasferimento all’estero. Secondo la corte di merito il venir meno di tale possesso “non risulta desumibile in via presuntiva dall’istruttoria espletata (…) in ragione dei rapporti familiari intercorrenti fra le parti”.

Tale considerazione, che costituisce ratio decidendi idonea a coprire l’intero periodo rilevante, a partire dal 1981 e per il periodo successivo all’accordo del 1986, non rileva alcun errore di diritto. Essa, pertanto, proposta all’esito della valutazione del materiale probatorio, è incensurabile in questa sede, non potendosi chiedere al giudice di legittimità una valutazione delle prove diversa da quella fatta propria dal giudice di merito (Cass. n. 19547/2017; n. 29404/2017).

In quanto al fatto che la Corte d’appello, riconosciuta la nullità dell’accordo verbale, non avrebbe dovuto tenerne conto per nessuno effetto, la relativa censura è irrilevante. Come appena chiarito le considerazioni, proposte dalla sentenza impugnata con riguardo all’accordo, non hanno avuto incidenza decisiva sulla decisione assunta, che trova, appunto, la sua completa e adeguata giustificazione nel riconoscimento del perdurante possesso dell’attore nell’intero periodo rilevante.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato rigettato.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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