LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13170-2020 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.L., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5129/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, C.L., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Con ordinanza del 16.7.2016 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
l’appello proposto da C.L. è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Milano che ha riconosciuto all’appellante il diritto alla protezione umanitaria e al rilascio del relativo permesso di soggiorno, a spese compensate;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno, con atto notificato il 18.5.2020, denunciando con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
l’intimato C. si è costituito con controricorso notificato il 25.6.2020, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata;
il controricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO
che:
il ricorso appare inammissibile in difetto della necessaria esposizione autonoma, sia pur sommaria, dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., n. 3, supplita da un inammissibile rinvio alla decisione impugnata (pag.1, “i Atti sono pacificamente riportati nella decisione in epigrafe”);
secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, pur non imponendo la ripetizione in forma autonoma di tutte le circostanze di causa, e non escludendo quindi la possibilità di utilizzare la parte espositiva della sentenza impugnata, inserendola per esteso nel testo del ricorso, esige che dal contesto dell’atto emergano con chiarezza i fatti rilevanti, in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità, con la conseguenza che il mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, affidando alla redazione di un testo eteronomo l’adempimento di un preciso dovere processuale, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Sez. 5, n. 19100 del 22.6.2006, Rv. 593218 – 01) infatti il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. (Sez. U, n. 11653 del 18.5.2006, Rv. 588770 – 01);
in ogni caso il motivo non coglie e non affronta la ratio decidendi del provvedimento impugnato laddove lamenta l’omissione del giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.un. 13.11.2019 n. 24959) perché il bilanciamento è stato compiuto al giudice di merito (pag.8-9 della sentenza impugnata) e in tal modo il ricorrente rivolge una censura inammissibile al merito della valutazione espressa dalla Corte territoriale;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, in presenza di ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.500,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021