Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35529 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33172-2019 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO ***** SRL N. ***** REG. FALL. TRIB.

SCIACCA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BARBERA;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 4170/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositato il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con decreto 2 ottobre 2019, il Tribunale di Sciacca aveva ammesso A.R. allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l. in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 1, per il credito di Euro 87.124,69, di cui Euro 47.241,00 per retribuzioni e Euro 39.883,69 per T.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge: in accoglimento della sua opposizione L. Fall., ex art. 98, allo stato passivo, dal quale il suo credito era stato escluso, in difetto di prova di subordinazione;

2. esso riteneva invece la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro prestato dalla predetta, con qualifica di impiegata, dal ***** al *****, risultante dalla documentazione allegata, cui non poteva essere opposta, in assenza di specifica prova non offerta dalla curatela eccipiente, la presunzione di gratuità della prestazione, per il vincolo coniugale della lavoratrice con C.S., socio e legale rappresentante della società fallita;

3. con atto notificato il *****, la curatela fallimentare ricorreva per cassazione con tre motivi; la lavoratrice, regolarmente intimata, non svolgeva difese.

CONSIDERATO

che:

1. il Fallimento ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 1414,1417,2697,2729 c.c., dell’art. 115 c.p.c., per erronea esclusione delle prove orali, siccome ritenute generiche e irrilevanti, dedotte dalla curatela in funzione della fittizietà del rapporto di lavoro soltanto formalmente istituito tra le parti, in assenza di alcun accertamento (né allegazione dalla A.) della sua effettiva prestazione, quanto a mansioni, orario, né tanto meno vincolo di subordinazione, senza neppure individuazione del soggetto titolare del potere direttivo sulla medesima (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., CCNL Pubblici esercizi – Commercio e ristorazione, per mancanza di accertamento del fatto costitutivo del rapporto, di effettiva prestazione lavorativa con vincolo di subordinazione, essendosi il Tribunale limitato alla sua mera formalizzazione documentale, in presenza di indici (quali la partecipazione di A.R. come socia anche di altre società del nucleo familiare: in particolare, in una anche come socia accomandataria e in altra come amministratrice di s.n.c.) di evidente simulazione, pure in palese non corrispondenza delle mansioni (sostanzialmente equiparabili a cassiera: II livello del CCNL applicato) oggetto di capitolazione probatoria (non ammessa), con il formale inquadramento documentato al V livello (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati;

3. la curatela fallimentare ha correttamente censurato il decreto del Tribunale per vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dall’art. 2094 c.c., siccome inidonea a regolarla sotto il profilo della qualificazione giuridica (alternativamente potendo consistere il vizio di sussunzione nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione: Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851), posto che la soggezione del lavoratore al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro costituisce il parametro normativo di individuazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 11 aprile 2003, n. 5793);

3.1. il Tribunale non ha, infatti, proceduto, come pure avrebbe dovuto, all’individuazione del datore di lavoro, ossia al requisito essenziale della subordinazione, che è soggezione del lavoratore all’altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare; esso si è piuttosto limitato al mero riscontro documentale (lettera di assunzione e buste paga di A.R.; pure coniuge dell’amministratore della società fallita, oltre che socia di altre società del nucleo familiare: in una, in particolare, socia accomandataria ed in altra, s.n.c., amministratrice) del rapporto di lavoro allegato dalla ricorrente (in particolare, dal secondo al quarto capoverso di pg. 4 del decreto), senza preoccuparsi di alcun accertamento sull’effettività del rapporto, in relazione al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro: così erroneamente preferendo a tale criterio quello dell’apparenza del diritto (Cass. 5 marzo 2012, n. 3418);

3.2. come noto, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, esso deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646), per l’indiscussa prevalenza, giova ribadire, rispetto alla qualificazione formale del rapporto, delle sue concrete modalità di svolgimento (Cass. 1 marzo 2018, n. 4884);

3.3. la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro deve quindi essere correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 luglio 2015, n. 14434, che ha ritenuto, in particolare, applicabile il principio anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale): sempre che ovviamente un tale accertamento vi sia stato, mentre nel caso di specie è del tutto mancato;

3.4. infine, deve essere ribadita la spettanza dell’onere probatorio della subordinazione, con deduzione precisa e rigorosa, alla parte che deduca l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quand’anche, in particolare, sia esclusa la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità (Cass. 2 agosto 2010, n. 17992);

4. il ricorrente deduce infine omesso esame di un punto decisivo e controverso, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione a documenti riguardanti il ruolo di A.R. nel contesto societario riconducibile alla società fallita, di cui pure socia (terzo motivo);

5. esso è assorbito;

7. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento del terzo, la cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Sciacca in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi; assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Sciacca in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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