Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35530 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33864-2019 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA VITALE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SCARL, in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO RAVIDA’, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 3917/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato l’11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 11 ottobre 2019, il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione, ai sensi dell’art. 98 L. Fall., di D.F.A. allo stato passivo del Fallimento ***** s.c.ar.l., al quale era stato ammesso in via privilegiata per il credito di Euro 21.264,21 per escussione da Allianz Bank delle quote Sicav concesse in pegno a garanzia di un fido concesso alla società, con esclusione del residuo credito (complessivamente insinuato per Euro 228.500,00), a titolo di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato di 2 livello, da luglio 2010 ad aprile 2014;

2. esso negava la sussistenza del credito per difetto di prova del requisito di subordinazione, sulla base delle scrutinate risultanze documentali e ritenendo inidonee le prove orali dedotte, che non ammetteva in assenza di deduzione di elementi fattuali specificamente finalizzati alla dimostrazione del suddetto requisito;

3. con atto notificato l’8 novembre 2019, il creditore ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui la curatela fallimentare resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce nullità del decreto per violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e violazione dell’art. 116 c.p.c., non avendo la curatela fallimentare contestato l’esistenza del rapporto di lavoro, né il Tribunale considerato la documentazione di assunzione e di pagamento delle retribuzioni prodotta, in assenza di alcun onere probatorio ulteriore del lavoratore (primo motivo); nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., per motivazione apparente e comunque al di sotto al cd. “minimo costituzionale” (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai fatti dedotti a prova non ammessa (terzo motivo);

2. i tre motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili;

3. occorre premettere che, in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione non comporta l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore, competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 6 agosto 2015, n. 16554; Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 24 maggio 2018, n. 12973);

3.1. in ogni caso, il Tribunale ha dato atto che la curatela ha richiesto il rigetto dell’opposizione per la “mancanza di specifici riscontri probatori in merito allo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato” (ultimi 2 alinea di pg. 2 del decreto);

3.2. deve inoltre essere ribadita la spettanza dell’onere probatorio della subordinazione, con deduzione precisa e rigorosa, alla parte che deduca l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 28 settembre 2006, n. 21028; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728);

4. non sussiste poi la denunciata motivazione apparente, ricorrente quando non vi sia possibilità di alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248), avendo nel caso di specie il Tribunale congruamente argomentato il proprio convincimento di inesistenza della prova (e, ancor prima, di allegazione di elementi fattuali) del rapporto di subordinazione lavorativa rivendicato, alla base del percorso decisionale osservato (dal primo capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 5 del decreto);

5. neppure si configura il vizio motivo denunciato, relativo non già ad un “fatto storico” (neppure decisivo, per la deduzione di plurime circostanze, ex se prive di un tale carattere: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), ma alla mancata ammissione di prove orali: pertanto al di fuori del perimetro normativo del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto afferente ad esame di risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7. aprile 2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415);

6. i tre motivi congiuntamente scrutinati convergono pertanto in una sostanziale contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione probatoria del Tribunale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404);

7. il ricorrente deduce infine violazione del D.M. n. 37 del 2018, recante modifiche al D.M. n. 55 del 2014, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 12 e carenza di motivazione, per erronea liquidazione delle spese di giudizio, benché nei minimi di legge in assenza di deposito di comparsa conclusionale, anche in riferimento alla fase decisionale, pur non avendo la difesa del fallimento presenziato all’udienza di discussione (quarto motivo);

8. esso è inammissibile;

9. premesso che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, doverosa quando esso decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. 7 gennaio 2021, n. 89), il motivo difetta di specificità;

9.1. e ciò per la violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in assenza di trascrizione del verbale di udienza relativo alla dedotta assenza del difensore del Fallimento (Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; Cass. 10. dicembre 2020, n. 28184);

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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