LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12532-2019 proposto da:
PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI S.
GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BARBATELLI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE TRONCONE;
– ricorrente –
contro
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO CAPUIS;
– controricorrente –
contro
N.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 959/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’11/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2008 D.M.L.M., mentre era degente presso l’ospedale “Fatebenefratelli” di *****, gestito dalla Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, cadde accidentalmente per due volte, ed in conseguenza del trauma morì.
Il figlio della donna, N.G., nel 2011 convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Provincia Religiosa, ascrivendo ai sanitari da essa dipendenti la morte della madre e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
2. La Provincia Religiosa di San Pietro si costituì e chiese, in caso di soccombenza, di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Amissima s.p.a..
La società assicuratrice si costituì eccependo l’inefficacia della polizza. Dedusse che quest’ultima prevedeva una clausola (c.d. claims made) in virtù della quale la copertura assicurativa sarebbe stata operante nel solo caso in cui la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato fosse pervenuta all’assicurato entro il periodo di vigenza del contratto, condizione nella specie non ricorrente.
3. All’eccezione di inoperatività della polizza la Provincia Religiosa di San Pietro replicò invocando la nullità della clausola sopra ricordata.
4. Con sentenza 25 novembre 2014 n. 23642 il Tribunale di Roma accolse la domanda attorea e rigettò la domanda di garanzia formulata dalla Provincia Religiosa.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 11 febbraio 2019 n. 959 rigettò il gravame proposto sul punto dalla Provincia.
La Corte d’appello ritenne che la clausola claims made invocata dalla società assicuratrice non fosse nulla per contrarietà all’ordine pubblico; non fosse nulla per violazione dell’art. 2965 c.c., e non fosse nemmeno vessatoria.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Provincia Religiosa, con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito la Amissima con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente accolta l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla Amissima s.p.a. nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Tale eccezione si fonda sull’assunto che questa Corte, con sentenza 23.4.2020 n. 8117, ha rigettato il ricorso proposto dalla Provincia Religiosa nei confronti della Amissima, in una controversia analoga alla presente e “avente ad oggetto la medesima copertura assicurativa di cui oggi si discute”.
1.1. Dalla motivazione della suddetta sentenza, p. 5, secondo capoverso, si apprende che quel giudizio ebbe ad oggetto la validità della clausola claims made inserita nella polizza n. 708/1280, stipulata dalla Provincia Religiosa con la società Carige Assicurazioni s.p.a., poi fusa per incorporazione nella società Amissima. Si apprende altresì che tale polizza aveva durata dal 1.1.2001 al 30.5.2009.
Si tratta, dunque, della medesima polizza oggetto del presente giudizio, per come individuata a p. 2 del ricorso.
1.2. Ancora dalla motivazione della suddetta sentenza si apprende che, in quel giudizio, la controversia tra l’assicurato (la Provincia Religiosa) e l’assicuratore (la Amissima) aveva ad oggetto la seguente questione di diritto: se fosse valida la clausola che escludeva la copertura assicurativa per i danni causati dall’assicurato in costanza di efficacia della polizza, ma per i quali la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato gli fosse pervenuta dopo la scadenza del contratto. Si tratta, dunque, della medesima clausola oggetto del presente giudizio.
1.3. Infine, dalla motivazione di Cass. 8117/20 si rileva che in quel caso la provincia Religiosa impugnò la sentenza di merito, reiettiva della sua domanda di garanzia proposta nei confronti dell’assicuratore, prospettando questioni di diritto in tutto sovrapponibili a quelle agitate nel presente giudizio.
1.4. La sentenza 8117/20 ha dunque avuto ad oggetto una controversia che ha in comune con la presente sia le parti, sia l’oggetto (il medesimo contratto), sia ilpetitum (la dichiarazione di nullità d’una clausola), sia la causa petendi (la violazione degli artt. 1321,1882,1917,1932 c.c.).
Deve dunque rilevarsi l’avvenuta formazione del giudicato sulla questione della validità della clausola di cui oggi si discute.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli alla rifusione in favore di Amissima s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.300, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021