LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11461-2020 proposto da:
F.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARA PERNECHELE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4596/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che:
con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, F.K., cittadino della Costa d’Avorio, ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
il ricorrente aveva riferito di essere nato in Costa d’Avorio, di essere di religione cristiana e di aver lasciato il proprio Paese dopo il rapimento di suo fratello ad opera di uomini armati, presumibilmente appartenenti all’opposta fazione politica, e l’uccisione del padre, avvenuta nel gennaio 2011, per ragioni di divisioni politiche, durante i festeggiamenti per la vittoria del partito antagonista *****;
il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
l’appello proposto da F.K. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 24.10.2019;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso F.K., con atto notificato il 24.4.2020, svolgendo quattro motivi;
l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 5.6.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per non aver la Corte di appello motivato il rigetto con fonti informative aggiornate relative al Paese di origine del richiedente asilo;
quanto al primo motivo, a parte l’incongruo riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (non meglio spiegato e comunque non pertinente al procedimento introdotto secondo la previgente disciplina ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19), la censura non affronta in modo puntuale e specifico la ratio decidendi del provvedimento impugnato;
infatti la Corte di appello ha rigettato il motivo di appello proposto dal F. assumendo (pag. 8, p. 4.3.) che la censura da lui sollevata avverso l’ordinanza di primo grado, basata su fonti che escludevano l’esistenza nella Costa di Avorio di una situazione di violenza generalizzata, era generica perché non indicava fonti diverse più aggiornate, né criticava l’erroneità dell’interpretazione delle fonti utilizzate dal giudice di primo grado;
tale specifica ragione, fondata sulla genericità dell’atto di impugnazione in appello, è stata del tutto ignorata dal ricorrente;
il motivo, inoltre, contiene riferimenti ad alcune fonti informative senza dar conto di come e quando sarebbero state sottoposte al contraddittorio nel giudizio di merito;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, alla Dir. n. 95 del 2011 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riferimento al dovere di cooperazione istruttoria e lamenta inoltre omesso esame di fatto decisivo per la mancata considerazione dei gravi motivi di persecuzione etnica e il danno grave derivante da un possibile rimpatrio;
il secondo motivo appare inammissibile perché la sentenza impugnata ha considerato non sufficiente, di per sé, il livello di integrazione sociale e lavorativo in Italia, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 13.11.2019 n. 29459 e 29460), mentre fa difetto totalmente nelle censure proposte dal ricorrente l’allegazione di una sua personale vulnerabilità soggettiva, altro necessario presupposto del giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza sopra ricordata, che era stata espressamente esclusa dalla Corte di appello per la non credibilità del racconto del richiedente asilo circa la vicenda personale (ritenuto anzi radicalmente falso);
con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 3, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e lamenta la mancata valutazione delle ragioni di carattere umanitario e le condizioni di vulnerabilità del richiedente anche alla luce delle violenze subite nei Paesi di transito;
il terzo motivo non è sorretto dalla necessaria dimostrazione della decisività e rilevanza della vicenda libica del ricorrente;
secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31676 del 06.12.2018, Sez. 6 – 1, n. 29875 del 20.11.2018, – 01) non è rilevante l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, che venga formulata senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda di protezione;
nella specie il ricorrente non ha alcuna ragione di essere rimpatriato in Libia, né adduce in modo specifico e puntuale l’esistenza di una specifica conseguenza psico-fisica traumatica rilevante ai fini della richiesta protezione umanitaria (Sez. 1, n. 13096 del 15.05.2019, Rv. 653885 01; Sez. 1, n. 1104 del 20.01.2020, Rv. 656791 – 01) quanto al riferimento alla relazione tecnica prodotta in appello, il ricorso, in cui non ne è stato trascritto il contenuto o anche solo i suoi passaggi salienti, non appare specifico autosufficiente ed inoltre non vengono indicate le conseguenze dei postumi e il loro rilievo ai fini di causa;
con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in relazione alla revoca del beneficio del “gratuito patrocinio” (rectiur. patrocinio a spese dello Stato) e alla condanna del ricorrente alle spese, nonostante l’ammissione al “patrocinio gratuito” da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, consentita solo in caso di dolo o colpa grave e non di mera infondatezza della domanda;
a prescindere dal fatto che la Corte lagunare ha ritenuto che il ricorrente avesse appellato la sentenza in malafede e con abuso del proprio diritto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione tramite l’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15;
contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Sez. 1, n. 16117 del 28.07.2020, Rv. 658601 01;
Sez. 1, n. 10487 del 03.06.2020, Rv. 657893 – 01);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna al pagamento delle spese, in difetto di rituale costituzione con controricorso dell’Amministrazione.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021