LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11473-2020 proposto da:
J.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 111/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che:
con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, J.M., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Brescia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
il ricorrente aveva riferito di essere nato in Nigeria ad ***** in *****; di aver vissuto a *****, di essere di religione cristiana e di aver lavorato come apprendista installatore di infissi; di non aver conosciuto i genitori e di essere stato adottato; che dopo la morte del padre adottivo era stato scacciato dalla madre adottiva; di aver lasciato la Nigeria nel 2015, per le continue offese arrecategli dalla madre adottiva dinanzi agli altri figli, chiamandolo “bastardo”; di essersi partito per il Niger alla ricerca di un lavoro;
il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione;
l’appello proposto da J.M. è stato rigettato dalla Corte di appello di Brescia, a spese compensate, con sentenza del 29.1.2020;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso J.M. con atto notificato il 26.3.2020, svolgendo due motivi;
l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 13.5.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
la parte ricorrente ha depositato memoria producendo ulteriori documenti per dimostrare la persistenza dell’attività lavorativa.
RITENUTO
che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per il mancato assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria da parte della Corte di appello;
il mezzo, in punto mancata cooperazione istruttoria circa la situazione della Nigeria, appare inammissibile perché volto ad esprimere un mero dissenso nel merito dalla valutazione di fatto di tale situazione effettuata dalla Corte bresciana, corredata dalla debita citazione delle fonti informative consultate; con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per il mancato riconoscimento della protezione per motivi umanitari, tenuto conto del livello di integrazione e radicamento raggiunto in Italia e dell’attuale situazione interna del Paese di origine;
il motivo, vertente in tema di protezione umanitaria, quanto all’integrazione socio-lavorativa in Italia, mira a contrastare le affermazioni della Corte di appello circa la mancata sottoposizione di elementi da parte del ricorrente circa il lavoro svolto e la collocazione del richiedente asilo in Italia, laddove a pagina 6 della sentenza impugnata specifica che non era stata fornita alcuna informazione sul percorso di integrazione, non risultava che il richiedente avesse mai lavorato e neppure si sapeva dove vivesse attualmente, potendo addirittura aver lasciato l’Italia;
a tal fine il ricorrente si fonda su circostanze di fatto, ossia un rapporto di lavoro e l’ospitalità presso il centro Caritas (elemento questo per vero sintomatico di un mero supporto caritatevole e non già di un effettivo radicamento sociale, sintomatico di integrazione) che la Corte di appello avrebbe dovuto desumere solo da un documento allegato all’istanza di ammissione al patrocinio statuale e pertanto sulla base di circostanze non ritualmente allegate e dedotte in giudizio e fatte valere con idoneo e specifico motivo di appello avverso la decisione di primo grado;
lo stesso vale per l’ulteriore documentazione prodotta con la memoria, doppiamente inammissibile sia ex art. 372 c.p.c., sia comunque perché allegata a uno scritto destinato solamente all’illustrazione delle difese svolte; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna al pagamento delle spese, in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione con controricorso.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021