Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35550 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19966/2020 proposto da:

V.A., G.F., G.L. e G.M.G. elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CLEMENTINI;

– ricorrenti –

contro

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CANALE, che, unitamente all’avvocato ELISA MARIA BENVENUTI, lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1016/2020 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 28/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 28/4/2020, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da Z.M., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato l’inopponibilità nei confronti dello Z., ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale V.A. (debitore del primo) aveva ceduto alle cugine, G.F., G.L. e G.M.G., un immobile di sua proprietà;

a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata dallo Z., con la conseguente dichiarazione di inopponibilità, nei relativi confronti, dell’atto negoziale impugnato;

avverso la sentenza d’appello, V.A., G.F., G.L. e G.M.G., propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

Z.M. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

con i due motivi di impugnazione proposti, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., degli artt. 125,228,229,115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale fondato il proprio ragionamento probatorio sulla base di elementi presuntivi non adeguatamente comprovati e, in ogni caso, inidonei a fondare le conclusioni rappresentative da essi tratti, con la conseguente illogicità e ingiustificatezza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione assunta in relazione all’effettiva consapevolezza, da parte delle cugine del disponente, V.A., del carattere pregiudizievole dell’atto compiuto in riferimento alle ragioni creditorie dello Z.;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per motivi di connessione – sono inammissibili;

osserva il Collegio come, attraverso le censure in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione delle norme di legge richiamate, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

varrà rilevare, al riguardo, come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità delle censure in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472