Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35551 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20073/2020 proposto da:

C.R.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE ZOCCALI;

– ricorrente –

P.C.;

contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 37/2020 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 9/1/2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello principale e quello incidentale tardivo proposti, rispettivamente, da C.R.M.C. e da P.C. avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria depositata in data 15/4/2014;

a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come l’appellante principale avesse notificato l’atto d’appello in data 28/11/2014 a fronte del deposito della sentenza di primo grado (non notificata) in data 15/4/2014, con la conseguente violazione del c.d. termine “lungo” di sei mesi per la proposizione dell’appello, aumentato dell’ulteriore termine di 30 giorni dovuto alla sospensione feriale dei termini processuali;

ciò posto, dalla rilevata inammissibilità dell’appello principale per la tardività della relativa proposizione, era derivata la conseguente inammissibilità anche dell’appello incidentale tardivo;

avverso la sentenza d’appello, C.R.M.C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

P.C. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Considerato

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per avere il Tribunale di Reggio Calabria erroneamente dichiarato l’inammissibilità del relativo appello principale, non essendo la stessa incorsa in alcuna tardività nella relativa proposizione, avuto riguardo alla durata di 45 giorni (e non già di 30) della sospensione feriale dei termini processuali nella specie applicabile, con la conseguente identificazione del termine per la relativa proposizione alla data del 30/11/2014, nella specie pienamente rispettato;

il motivo è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, così come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, convertito nella L. n. 162 del 2014, la sospensione dei termini feriali dal primo al 31 agosto di ciascun anno decorre (ai sensi dell’art. 16, comma 3 cit.) dall’anno 2015, indipendentemente dalla data di instaurazione del giudizio (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020, Rv. 660149 – 01);

prima di tale data, conseguentemente, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali deve ritenersi decorrente dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno, secondo la disciplina allora vigente ratione temporis;

sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nella specie, per il computo del termine di impugnazione c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data del 1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall’I. al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27338 del 29/12/2016, Rv. 642323 – 01); nel caso di specie, trattandosi dell’impugnazione di una sentenza pubblicata prima del 2015 (segnatamente il 15 aprile 2014) e impugnata nello stesso anno 2014, il termine lungo (di sei mesi) di impugnazione (nella specie applicabile) doveva ritenersi esteso fino alla data del 30/11/2014 (sei mesi più 46 giorni);

ciò posto, avendo la C. proposto il proprio appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria in data 28/11/2014, lo stesso deve ritenersi tempestivo e, conseguentemente, del tutto ammissibile;

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, cui segue il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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