LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23896/2020 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARBIERI che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI e COMUNE DI CERRETO SANNITA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 239/2020 della TRIBUNALE DI BENEVENTO, depositata il 30/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
con sentenza resa in data 30/1/2020, il Tribunale di Benevento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da R.G. per la condanna del Comune di Guardia Sanframondi e del Comune di Cerreto Sannita al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà dell’attrice a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a sostegno della decisione assunta, il tribunale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato l’incapacità a testimoniare (ai sensi dell’art. 246 c.p.c.) dell’unica testimone del fatto dannoso dedotto in giudizio, tale B.C., in quanto terza trasportata all’interno del veicolo danneggiato e, come tale, portatrice di un interesse idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio;
avverso la sentenza d’appello, R.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 246 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto sussistente un interesse concreto e attuale della teste B. a partecipare al giudizio, come tale idoneo a pregiudicarne la capacità di rendervi la propria testimonianza;
il ricorso è manifestamente infondato;
osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), l’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018, Rv. 646617 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012, Rv. 622641 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo ha attestato l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste B.C., avendo in concreto rilevato il suo diretto coinvolgimento nel fatto dannoso, in quanto persona trasportata sul veicolo danneggiato dal sinistro dedotto in giudizio;
varrà sul punto osservare come il terzo trasportato all’interno di un veicolo danneggiato dal sinistro stradale dedotto in giudizio dal proprietario del medesimo veicolo, in quanto chiamato a testimoniare in ordine alla effettiva verificazione di un fatto nel quale è stato personalmente e direttamente coinvolto e ad attestarne le conseguenti occorrenze materiali, non possa non considerarsi portatore di un interesse (misurabile alla stregua di quello previsto dall’art. 100 c.p.c.) pienamente idoneo a legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, dovendo ritenersi limitata, l’eventuale dedotta inesistenza attuale di alcun danno a carico di detto terzo, all’eventuale riscontro della fondatezza nel merito della prospettabile pretesa avanzabile in sede di partecipazione al giudizio, e non già al riscontro della legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione di cui all’art. 246 c.p.c.;
ciò posto, avendo il giudice a quo correttamente applicato la fattispecie normativa da ultimo richiamata alla vicenda di fatto concretamente condotta al suo esame, l’odierna doglianza avanzata dalla ricorrente deve ritenersi manifestamente priva di fondamento;
sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;
dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021