Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35566 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 445-2020 proposto da:

P.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA n. 26, presso lo studio dell’avvocato RONDELLI LOREDANA, rappresentato e difeso dall’avvocato RONCONI BRUNA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 7541/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PIERGIOVANNI PATTI ADRIANO.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 12 novembre 2019, il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione, ai sensi dell’art. 98 L. Fall., di C.A.P. allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l., cui era stato ammesso in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c., n. 2 per il credito a titolo di compenso di prestatore d’opera, per esclusione, in difetto di prova, del dedotto rapporto (formalizzato come di collaborazione autonoma) di subordinazione, con qualifica di dirigente e conferimento di una procura speciale dal Consiglio di Amministrazione con i poteri necessari per “seguire la gestione operativa e amministrativa della società”;

2. con atto notificato il 12 dicembre 2019, il creditore ricorreva per cassazione con tre motivi; la curatela fallimentare intimata non svolgeva attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., art. 1 CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, 115, 116 c.p.c., per erronea esclusione del vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro tra le parti (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 253 c.p.c., art. 99 L. Fall., per omessa valutazione delle prove documentali e mancata ammissione delle prove orali dedotte in funzione della dimostrazione del requisito di subordinazione (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili;

3. non si configura la violazione delle norme di legge denunciate, in difetto dei requisiti suoi propri (Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038): essa consistendo nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, necessariamente implicante un problema interpretativo della stessa, non mediato, come invece nel caso di specie, dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, riservata alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24054);

3.1. in particolare, non ricorre violazione: dell’art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); né dell’art. 115 c.p.c., censurabile quale errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); tanto meno dell’art. 116 c.p.c., che è norma che, salva diversa previsione legale, sancisce il principio della libera valutazione delle prove, idonea ad integrare il vizio di error in procedendo, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio senza una deroga normativamente prevista, ovvero valuti, all’opposto, secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867);

3.2. le censure si risolvono pertanto in una sostanziale contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione probatoria del Tribunale, congruamente argomentata in esito ad un globale apprezzamento delle risultanze istruttorie (in particolare dal secondo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 del decreto), insindacabile in sede di legittimità: posto che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404);

4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, commi 1 e 4, lett. d) e succ. mod., tabella n. 2, per la liquidazione di un compenso professionale con applicazione di parametri medi nonostante l’esigua attività defensionale all’udienza di discussione (terzo motivo);

5. esso è infondato;

6. la liquidazione del Tribunale (in misura di Euro 8.030,00) si è ampiamente mantenuta nel valore medio tariffario previsto per il valore della causa, anche in riferimento alla fase decisionale, avendo essa evidentemente conglobato la fase istruttoria o di trattazione (essa sola compensabile in misura di Euro 5.400,00) ancorché non esplicitamente indicata; né essa è sindacabile in sede di legittimità, in quanto spettante al giudice del merito nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, salva la violazione del criterio di soccombenza o di mancato rispetto delle tariffe professionali (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542);

6.1. inoltre, il giudice è onerato di una specifica motivazione, successivamente al D.M. n. 55 del 2014, soltanto qualora deroghi alla liquidazione del compenso professionale tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89);

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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