LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1413-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.C.P., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato AMERICO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESTARI GERMANA;
– controricorrenti –
contro
D.C.M., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 329/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’Appello di Venezia, adita con appello principale dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova nonché, con impugnazione incidentale, da T.P. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Padova che, senza pronunciare la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive, aveva dichiarato il diritto degli originari ricorrenti, tutti assunti a termine, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato ed aveva respinto le ulteriori domande volte ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei termini apposti ai contratti e la condanna dell’amministrazione scolastica al risarcimento del danno;
2. la Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha respinto l’appello principale del Ministero richiamando i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 23869/2016 e ha ritenuto che, in assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento, anche agli assunti a tempo determinato doveva essere riconosciuta la medesima progressione stipendiale prevista dal c.c.n.l. per il personale di ruolo docente e non docente, commisurata all’anzianità di servizio;
3. in accoglimento dell’impugnazione incidentale ha ritenuto che non poteva il Tribunale limitarsi ad accertare il diritto alla parità di trattamento giacché i lavoratori avevano formulato domanda di condanna generica del tutto ammissibile;
6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese T.P.C. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe;
7. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
8. i controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485, 489 e 569;
1.1. il Ministero sostiene che ha errato la Corte territoriale nel richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 22558/2016, perché la questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato non va confusa con quella della ricostruzione della carriera, che trova la sua disciplina nelle noinie richiamate in rubrica con le quali il legislatore ha delineato un meccanismo caratterizzato da elementi di favore per il lavoratore (180 giorni di lavoro considerati come anno di servizio; supplenze spezzoni di cattedra equiparate al servizio a tempo pieno) ed arrotondamenti compensativi;
2. il ricorso è inammissibile, come già ritenuto in fattispecie analoga da Cass. n. 11910/2021, perché le censure svolgono considerazioni non riferibili all’azione effettivamente esperita e, quindi, prive di specifica necessaria attinenza al decisum;
3. occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo detetininato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della cartiera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella “iniziale” prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e ss. del per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;
4. la Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande, proposte da assunti a tempo determinato non ancora immessi in ruolo per ottenere, in pendenza di rapporto a termine, il medesimo trattamento riservato al personale di ruolo e ha anche rilevato che la stabilizzazione era stata ottenuta in corso di causa solo da alcuni degli originari ricorrenti;
5. oggetto del giudizio, quindi, non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera D.Lgs. n. 297 del 1994, ex artt. 485, 489 e 569, ai quali la Corte territoriale non ha fatto riferimento alcuno, proprio perché diversi erano il petitum e la causa petendi della domanda;
6. la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo deteiininato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso inerenti l’istituto della ricostruzione della carriera;
7. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;
7.1. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisurn della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n. 4 c.p.c., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);
8. non può essere disposta la correzione, sollecitata nel controricorso, degli errori materiali commessi nella sentenza d’appello quanto all’indicazione delle generalità degli originari ricorrenti C.E. e P.G. perché ” il giudizio di cassazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione ” (Cass. n. 13629/2021);
9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
10. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021