Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35569 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1565-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso

– ricorrente –

contro

F.C., FO.LI., H.M.B., G.O., L.M., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 290/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 3/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Venezia, adita con appello principale dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con impugnazione incidentale da F.C. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accolto la domanda di riconoscimento a fini economici dell’anzianità lavorativa maturata sulla base di contratti a termine, ha limitato il riconoscimento stesso ai soli servizi prestati successivamente al 10 luglio 2001 ed ha condannato il Ministero a corrispondere le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale;

2. la Corte territoriale ha premesso che gli originari ricorrenti, tutti assunti con contratti a tempo determinato, avevano agito in giudizio per ottenere, oltre all’applicazione del principio di non discriminazione, anche la dichiarazione di illegittimità dei termini apposti ai contratti medesimi nonché l’accertamento dell’avvenuta instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato;

3. queste ultime domande, rigettate dal Tribunale, erano state riproposte con appello incidentale, al quale gli appellanti incidentali avevano, poi, rinunciato;

4. il giudice d’appello, richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Corte, ha ritenuto condivisibile la sentenza del Tribunale che aveva disapplicato le disposizioni contrattuali con le quali la retribuzione degli assunti a tempo detetininato è stata parametrata al “trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato”, senza riconoscimento delle maggiorazioni derivanti dall’anzianità di servizio, ed ha rilevato che la disparità di trattamento non era giustificata da ragioni oggettive inerenti il contenuto della prestazione;

5. ha aggiunto che il Ministero, per escludere la fondatezza della domanda, non poteva fare leva sulla circostanza che al momento dell’immissione in ruolo sarebbe stata riconosciuta l’anzianità pregressa, atteso che detto riconoscimento non elimina la precedente disparità di trattamento ed inoltre non comporta l’integrale valorizzazione dell’anzianità per il personale che abbia prestato servizio non di ruolo per più di quattro anni;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo al quale non hanno opposto difese i litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Che:

1.. il ricorso denuncia con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485, 489 e 569;

1.1. il Ministero sostiene che ha errato la Corte territoriale nel richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 22558/2016 perché la questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato non va confusa con quella della ricostruzione della carriera, che trova la sua disciplina nelle norme richiamate in rubrica con le quali il legislatore ha delineato un meccanismo caratterizzato da elementi di favore per il lavoratore (180 giorni di lavoro considerati come anno di servizio; supplenze spezzoni di cattedra equiparate al servizio a tempo pieno) ed arrotondamenti compensativi;

2. il ricorso è inammissibile, come già ritenuto in fattispecie analoga da Cass. n. 11910/2021, perché le censure svolgono considerazioni non riferibili all’azione effettivamente esperita e, quindi, prive di specifica necessaria attinenza al decisum;

3. occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;

3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;

3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella “iniziale” prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e ss. del per il personale docente e nell’art. 569 e ss. del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);

3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;

4. nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande, proposte da assunti a tempo determinato non ancora immessi in ruolo per ottenere, in pendenza di rapporto a termine, il medesimo trattamento riservato al personale di ruolo e ha anche rilevato che alla domanda di conversione del rapporto, riproposta con l’appello incidentale, gli originari ricorrenti avevano rinunciato in corso di causa;

5. oggetto del giudizio, quindi, non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, alla quale la Corte territoriale ha fatto riferimento solo in via argomentativa per escludere che la discriminazione subita in pendenza di rapporto a termine, potesse essere giustificata dal riconoscimento dell’anzianità successivo all’immissione in ruolo;

6. la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso;

7. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;

7.1. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

8. non occorre provvedere sulle spese perché F.C. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati;

9. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472