Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35570 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3620-2020 proposto da:

A.L. elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO d’AQUINO 47 presso lo studio degli avvocati BONETTI MICHELE e SANTI DELIA che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, adita dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale di Locri che aveva accolto parzialmente il ricorso di A.L., docente assunta a tempo determinato sulla base di contratti a termine intercorsi fra le parti a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005, e, ritenuta abusiva la reiterazione delle supplenze temporanee, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale, premesso che le supplenze temporanee non si erano protratte oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico, ha evidenziato che il ricorso di primo grado non conteneva alcuna specifica allegazione dalla quale si potesse desumere, anche in via presuntiva, l’utilizzo distorto della tipologia contrattuale, perché la ricorrente non aveva precisato la natura degli incarichi, non aveva indicato la data di cessazione dei contratti a termine, non aveva neppure specificato la materia insegnata e l’Istituto presso il quale l’attività di docenza era stata prestata;

3. ha aggiunto che anche le deduzioni contenute nel “preverbale di udienza” del 26 ottobre 2016, inammissibili perché tardive, non consentivano di giungere ad una soluzione favorevole all’appellata perché dalle stesse si desumeva che l’ A. aveva prestato servizio presso sedi diverse, per più classi di concorso e, quindi, presumibilmente mai in relazione alla stessa cattedra;

4. il giudice d’appello ha quindi richiamato giurisprudenza di questa Corte per escludere che fosse stato provato il carattere abusivo della reiterazione ed ha aggiunto anche che la appellata non aveva depositato, in forma cartacea o telematica, il fascicolo di parte del primo grado di giudizio, impedendo la verifica della documentazione depositata unitamente al ricorso;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.L. sulla base di cinque motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con tempestivo controricorso;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo del ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, in particolare dell’art. 1 della direttiva e della clausola 4 dell’allegato; violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e 489, art. 11 disp. gen.”;

1.1. la ricorrente premette di avere insegnato “tecnologie tessili” e “disegno e storia del costume” sempre presso l’Istituto IPSIA, indicato nei contratti depositati in atti, che specificavano anche la data di cessazione del rapporto;

1.2. contesta la valutazione di genericità e di tardività delle allegazioni e, precisato che la specificazione si era resa necessaria a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta quando già il giudizio era pendente, evidenzia che i codici delle diverse classi di concorso sono stabiliti da decreti ministeriali ed aggiunge che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare la documentazione in atti, dalla quale potevano essere desunte tutte le circostanze ritenute sintomatiche di un uso improprio o distorto delle supplenze temporanee;

1.3. infine sostiene la ricorrente che l’appellato non ha l’obbligo di depositare in appello il fascicolo di primo grado e che è onere dell’appellante produrre in copia i documenti acquisiti ad iniziativa della controparte per sottoporli all’attenzione del giudice dell’impugnazione;

2. con la seconda censura, intitolata “sugli scatti di anzianità e la corretta ricostruzione di carriera” e articolata in più punti, la ricorrente argomenta sulla sussistenza del diritto alla parificazione retributiva con gli assunti a tempo indeterminato che, a suo dire, la Corte d’appello avrebbe negato, ponendosi in contrasto con i principi affermati da questa Corte a partire dalla sentenza n. 22556/2016;

3. con il terzo motivo “sul risarcimento: le pronunce della Corte di Cassazione n. 22552/2016 e n. 5072/2016 delle SS.UU.” la ricorrente insiste nel sostenere che doveva essere riconosciuto il risarcimento del danno perché i rapporti a tempo determinato avevano riguardato sempre il medesimo istituto scolastico e si erano protratti ben oltre i trentasei mesi;

4. l’ A. si duole, poi, con il quarto motivo del rigetto della domanda di pagamento della retribuzione dei mesi estivi, della quota di tredicesima, dei permessi, delle ferie non godute e delle altre differenze retributive e sostiene che il diritto doveva essere riconosciuto a titolo risarcitorio perché il mancato pagamento costituiva un’ulteriore disparità di trattamento nei confronti del personale di ruolo ed anche dei supplenti con incarico annuale sino al 31 agosto;

5. infine con il quinto motivo “sulle spese” la ricorrente deduce che “incomprensibilmente” la Corte d’appello ha pronunciato una condanna “abnorme” al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio, spese che, in ragione della novità e della complessità della questione controversa dovevano essere compensate e comunque liquidate tenendo conto del principio di ragionevolezza e dell’importo che il Tribunale, nell’accogliere la domanda, aveva posto a carico del Ministero;

6. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni;

nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’orientamento consolidato di questa Corte che, a partire dalle sentenze pronunciate all’udienza del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 del 2016), sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, ha escluso il carattere abusivo della reiterazione delle supplenze conferite sul cosiddetto organico di fatto ed ha rilevato che, in tal caso, grava sul lavoratore l’onere di “allegare e provare il ricorso distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete sintomatiche della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;

6.1. il primo motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, contesta l’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello in ordine alla specificità delle allegazioni e, oltre a sollecitare un diverso giudizio di questa Corte sulle risultanze probatorie, pone a fondamento della censura atti e documenti rispetto ai quali non risultano assolti gli oneri di allegazione e di specificazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 6.2. è noto che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di forma imposti dall’art. 366 c.p.c. perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti essenziali, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi sono stati acquisiti al processo;

6.3. è poi necessario che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, perché l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell’impugnazione (sulla non sovrapponibilità dei due requisiti cfr. fra le tante Cass. 28.9.2016 n. 19048);

6.5. i richiamati principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite in recente decisione con la quale si è affermato che “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. S.U. n. 34469/2019);

6.5. nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la ricorrente deduce che il requisito di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. sarebbe stato soddisfatto attraverso il rinvio alla documentazione depositata, ma detto rinvio, per le ragioni esposte nei punti che precedono, non è sufficiente a consentire alla Corte di legittimità di valutare ex actis la rilevanza e la decisività della documentazione asseritamente non esaminata;

6.6. va aggiunto che il motivo, nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato i documenti dai quali poteva essere desunta la reiterazione abusiva, prospetta un vizio che, all’esito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non è più denunciabile in sede di legittimità, giacché, ove il fatto storico sia stato preso in esame dal giudice del merito (come accade nella fattispecie nella quale la Corte d’Appello ha escluso che fosse stata data la prova dell’uso distorto della tipologia di supplenza), si risolve nella denuncia di un errato esercizio di apprezzamento delle prove non legali, che “non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018);

7. l’inammissibilità del primo motivo si estende anche alla terza censura perché tutte le argomentazioni si fondano sul presupposto che le supplenze siano state conferite su posti dell’organico di fatto per sopperire a vacanze dell’organico di diritto, circostanza, questa, che il giudice del merito, al quale il relativo accertamento è riservato, ha, invece, escluso;

8. parimenti inammissibili sono il secondo ed il quarto motivo relativi a domande sulle quali il giudice d’appello non ha pronunciato e a questioni alle quali non fa cenno la sentenza impugnata;

8.1. nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;

8.2. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

8.3. è altresì consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 2038/2019);

8.4. la ricorrente si limita ad argomentare sulla fondatezza di una pretesa sulla quale la Corte territoriale non ha statuito e non individua alcun error in procedendo nel quale quest’ultima sarebbe incorsa perché non denuncia, nelle forme e nei modi indicati da Cass. S.U. n. 17931/2013, né un vizio di omessa pronuncia né la violazione dell’art. 112 c.p.c. commessa dal giudice d’appello (in ipotesi configurabile se il giudice d’appello avesse rigettato, in assenza di motivo di impugnazione, anche la domanda di adeguamento retributivo accolta dal primo giudice);

8.5. né si può sostenere che il rigetto della domanda di adeguamento retributivo, alla quale, lo si ripete, il giudice d’appello non fa cenno, discenderebbe dalla ritenuta legittimità dei termini apposti ai contratti perché, come questa Corte ha da tempo chiarito, in un caso viene in rilievo il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nell’altro il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;

9. inammissibile è anche il quinto motivo, giacché in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri motivi (Cass. n. 24502/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);

9.1. è stato precisato che solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (Cass. n. 2730/2012), e che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la quantificazione dell’importo che il soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa, salva l’ipotesi di violazione dei parametri minimi e massimi previsti per la liquidazione dei compensi, che devono essere specificamente indicati dal ricorrente (Cass. n. 20289/2015 e Cass. n. 10409/2016);

10. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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