LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 934-2021 proposto da:
P.D., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERMATTEO GAETANO, DONATO VINCENZO VALERIO;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato CATALANO GIANDOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRASCONA’ LORELLA;
– controricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 89/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
Che:
1. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. al Tribunale di Ivrea P.D. conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’INPS e l’INAIL, assumendo di avere ricevuto preavviso di fermo con intimazione di pagamento di contributi INPS e premi INAIL, portati da 14 cartelle esattoriali e un avviso di addebito, tutti asseritamente notificati tra il 21.2.2009 e l’11.10.2012, di cui sosteneva l’inesistenza e la nullità della notifica e, comunque, la prescrizione quinquennale dei crediti.
2. Con pronuncia del 26.7.2018 l’adito Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente ai crediti INPS, portati da 10 cartelle, respingendo il resto della domanda.
3. Su gravame della Agenzia delle Entrate la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 89/2020, in parziale riforma della gravata decisione, ha respinto tutte le domande di P.D..
4. I giudici di seconde cure, premessa l’ammissibilità dell’appello e l’irrilevanza della mancata impugnazione dell’INPS quale Ente impositore della pretesa, hanno ritenuto che, nella fattispecie, non si era verificata alcuna prescrizione dei crediti dovendosi considerare l’interruzione del decorso di detto termine per effetto dell’istanza di dilazione presentata dal P. il 28.6.2011 e della successiva intimazione di pagamento contenuta nel preavviso di fermo pacificamente notificato il 25.5.2016; quanto alla documentazione relativa alla istanza di dilazione, è stato specificato che la stessa era stata ritualmente acquisita dal Tribunale ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c..
5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione P.D. affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso l’INAIL, mentre l’INPS e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non hanno svolto attività difensiva.
6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100,102,324 e 329 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e del D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39 sostenendo che, avendo contestato non solo il procedimento esecutivo curato dall’ADER ma anche il diritto dell’INPS di procedere ad esecuzione forzata, l’unico soggetto legittimato ad appellare era proprio l’INPS per cui erroneamente era stato riconosciuto il diritto ad impugnare da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alla statuizione sulla prescrizione del credito previdenziale.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,416 e 345 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che vi fosse stata interruzione della prescrizione sulla base del riconoscimento del debito operato da essa P. con l’istanza di dilazione, quando invece l’eccezione di interruzione, sollevata dall’ADER, era stata tardivamente formulata e, quindi, la circostanza avrebbe dovuto essere ritenuta pacifica.
4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere errato la Corte di merito nell’allargare il campo delle risultanze processuali alla circostanza della presunta presentazione dell’istanza di rateizzazione, mai prodotta, con la conseguenza che il credito dell’INPS avrebbe dovuto essere considerato prescritto.
5. Il primo motivo non è fondato.
6. Il problema di diritto che viene sottoposto è quello di valutare se l’Agenzia delle Entrate Riscossione abbia o meno il potere, in una fattispecie di accertamento negativo del credito previdenziale conclusosi con una pronuncia di primo grado di prescrizione della pretesa contributiva, di impugnare la suddetta statuizione in mancanza di gravame da parte dell’INPS, titolare del rapporto contributivo, con la conseguenza che il detto capo della sentenza non debba ritenersi passato in giudicato.
7. A parere del Collegio, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la soluzione è quella affermativa.
8. Invero, come statuito da consolidati principi di legittimità (ex plurimis Cass. n. 16425/2019, Cass. n. 1146872018), nel contenzioso tributario così come in quello in materia di riscossione a mezzo ruolo di entrate non tributarie, il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengano alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente tanto nei confronti dell’ente impositore quanto del concessionario senza che sia tra i due soggetti configurabile un litisconsorzio necessario, restando peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente per la riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39 così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
9. La concorrente e disgiunta legittimazione passiva, in ipotesi in cui siano contestate ragioni di regolarità formale della cartella unitamente a profili di infondatezza della pretesa per intervenuta prescrizione, trova il suo fondamento nella cointeressenza e nella compenetrazione delle posizioni tra ente impositore ed ente delegato alla riscossione, attesi gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti tra i medesimi. Infatti, con l’affidare la riscossione al concessionario l’ente impositore non si spoglia del proprio credito di cui continua ad essere titolare senza, però, che ciò possa incidere sulla legittimazione passiva del concessionario e sul suo interesse ad agire o a proseguire il giudizio.
10. Corollario di tali principi è appunto l’assunto di ritenere, in capo a ciascuno dei due enti, il potere di impugnare il capo della sentenza in relazione al quale vi sia stata soccombenza, con relativa possibilità, in caso di accoglimento del gravame proposto da uno, che questo spieghi, in virtù della ipotesi della cd. efficacia riflessa del giudicato (Cass. n. 6523/2008), effetti anche nei confronti della parte che non abbia proposto impugnazione, in considerazione del nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica tra i due rapporti.
11. Nel caso di specie, pertanto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ben poteva chiedere la riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la prescrizione dei crediti evocando, peraltro, nel giudizio di appello correttamente non solo la intimata P.D. ma anche i due Enti impositori (INPS E INAIL) che si sono regolarmente costituiti senza nulla eccepire.
12. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché interferenti, non sono anche essi meritevoli di accoglimento.
13. In primo luogo, deve rilevarsi che ogni doglianza relativa al disposto ordine di esibizione, da parte del Tribunale e condiviso dalla Corte territoriale, con relativa acquisizione di ufficio dei documenti, ex art. 210 e 421 c.p.c., è inammissibile in questa sede riguardando l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio del giudice che è attività discrezionale (Cass. n. 24188/2013) e il cui esercizio, nel caso in esame, è stato adeguatamente motivato anche attraverso la precisazione della non avvenuta contestazione della esistenza dei documenti stessi.
14. In secondo luogo, deve osservarsi che l’eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché essa può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, ed anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori di ufficio di cui all’art. 421 c.p.c. (Cass. n. 14755/2018).
15. In terzo ed ultimo luogo, va ribadito che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale e il cui nuovo termine comincerà a decorrere dalla scadenza delle singole rate (in termini Cass. n. 10327/2017).
16. Le denunciate violazioni di legge, rappresentate nei motivi, sono, pertanto, insussistenti essendosi la Corte territoriale, nella gravata sentenza, adeguata ai principi sopra menzionati.
17. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
18. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente INAIL, che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto per l’INPS e per la Agenzia delle Entrate Riscossione, che non hanno svolto attività difensiva.
19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell’INAIL, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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