LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASDCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5860-2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE, 9, presso lo studio dell’avvocato TUPINI ALESSIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, R.R., P.A., PE.AN.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5438/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5438/2017, respingeva sia l’appello principale proposto da R.R. nei confronti del Condominio di via Ostiense n. 71a/73 – Roma, di M.G., di P.A. e di Pe.An., quale erede di O.M., avverso la decisione del Tribunale di Roma n. 5305/2011, con la quale, in accoglimento della domanda del Condominio, ordinava a R., M., P. e O. di cessare l’attività di bed & breakfast svolta nelle unità abitative contraddistinte dagli interni 1, 3 e 5, sia quello incidentale dello stesso M. e per l’effetto confermava la pronuncia del giudice di prime cure, con compensazione delle spese processuali del grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma il M. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.
Il Condominio, la R., il P. e la Pe. sono rimasti intimati.
Su proposta del relatore, con decreto del Presidente del 30 ottobre 2019 ex art. 331 c.p.c., ritualmente comunicato alla parte ricorrente, veniva invitato il M. a notificare il ricorso nei confronti del P. e della Pe., già parti del giudizio di secondo grado, ai quali non risultava effettuata alcuna notificazione.
In data 11 febbraio 2020, stante l’esito negativo delle tentate notificazioni ed il decesso del ricorrente, il difensore depositava presso la cancelleria della Corte richiesta di dichiararsi l’interruzione del giudizio.
Atteso che:
ritiene il Collegio che vada preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso.
Costituisce principio consolidato di questa Corte espresso dalle Sezioni Unite, che l’art. 371-bis c.p.c., nella parte in cui dispone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, deve essere interpretato come riferibile anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità (Cass., Sez. Un., n. 4646 del 2005).
Nel caso di specie, poiché non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell’atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di inottemperanza all’ordine della Corte, va dichiarata non l’improcedibilità, bensì l’inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. Un., n. 27398 del 2005).
Si rileva inoltre che il decesso del ricorrente intervenuto successivamente alla notificazione ed al deposito del ricorso per cassazione, non determina la interruzione del giudizio, avuto riguardo all’impulso di ufficio che contraddistingue il giudizio di legittimità, il quale esclude l’operatività dell’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. e ss., con la conseguenza che, restando irrilevanti i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delle parti, non sono ipotizzabili gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6329 del 2014; Cass. n. 3697 del 1999; Cass. n. 10989 del 1995).
In ragione del mancato svolgimento delle difese dalle parti intimate non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012m art. 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021