LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17780-2019 proposto da:
Z.C., M.M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARMELLINI 30, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI ROMEO, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
L.L., LE.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 63, presso lo studio dell’avvocato MORELLI SABRINA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
MA.RO.;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie delle parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Questa Corte con ordinanza n. 30956 del 29/11/2018 così provvedeva: ” Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 80 del 2011, in accoglimento della domanda principale, proposta dai coniugi Z.C. e M.M.L., condannava i coniugi L.L. e Le.Pa. a ridurre in pristino la sopraelevazione eseguita a distanza inferiore a quella legale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, condannava gli attori all’eliminazione del manufatto dagli stessi realizzato in appoggio al muro di confine, rigettate le reciproche domande di risarcimento danni e quella di manleva nei confronti dell’architetto Ma..
La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dai coniugi L. e Le., riformava la sentenza di primo grado e condannava gli appellanti unicamente ad arretrare il loro manufatto in sopraelevazione di 18 cm, rigettato l’appello incidentale degli originari attori.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, i coniugi Z. e M. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.
L. e Le. resistono con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.
Atteso che: con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2, in materia di distanze tra fabbricati. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza della Corte d’appello sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe applicato al caso in esame la normativa tecnica comunale del piano regolatore di Santa Marinella, anziché il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, comma 1, n. 2, così individuava la distanza tra gli immobili pari all’altezza del fabbricato più alto, in luogo della regola generale della distanza minima di 10 m. prescritta dal decreto. In particolare, il giudice del gravame avrebbe dovuto disapplicare la normativa tecnica comunale, poiché stabiliva un’illegittima deroga alla normativa statale.
La censura è manifestamente infondata.
Premesso che, come correttamente osservato dal giudice del gravame, la sopraelevazione realizzata dai coniugi L.L. e Le.Pa., rientra nella zona “B” (Ristrutturazione e risanamento) del P.R.G. del Comune di Santa Marinella, l’ultimo capoverso dell’art. 9 del decreto ministeriale espressamente stabilisce che “sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche”. Tale deroga, consente, dunque, ai Comuni di prescrivere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dalla normativa statale, con riferimento a fondi inclusi in un medesimo piano particolareggiato (Cass. n. 26354 del 2017).
Ebbene, l’art. 2 della normativa tecnica comunale del piano regolatore di Santa Marinella, nel dettare la disciplina per le zone B di ristrutturazione e risanamento, stabilisce una deroga alla distanza minima di 10 m. prevista dalla normativa statale, a fronte della previsione di piani particolareggiati, prescrivendo, alla lettera d), che “i distacchi dai confini interni e dalle strade sono definiti in base a quanto disposto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1944, art. 9, punto 3)”. A sua volta, il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, punto 3), impone una distanza minima tra i fabbricati pari all’altezza del fabbricato più alto.
Pertanto, correttamente la corte di merito ha applicato al caso in esame l’art. 2, lett. d), della suddetta normativa tecnica comunale, essendo tale deroga legittima poiché prevista dalla stesso D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.
In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.”
Per la revocazione di tale ordinanza propongono Z.C. e M.M.L. sulla base di un motivo, illustrato da memorie.
L.L. e Le.Pa. resistono con controricorso, illustrato da memorie.
Ma.Ro. non ha svolto difese in questa fase.
Il motivo di ricorso deduce che il provvedimento impugnato sarebbe revocabile in quanto affetto da errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4.
Si sostiene che la decisione impugnata, nel ritenere possibile la deroga di cui all’ultimo capoverso dell’art. 9 citato, avrebbe presupposto l’esistenza di un piano particolareggiato o di lottizzazione che in realtà non risulta mai essere stato adottato dal Comune di Santa Marinella nella zona in cui ricadono gli immobili oggetto di causa.
La Corte è incorsa in un errore di percezione in quanto ha dato per scontata l’adozione di un piano particolareggiato che però non esisteva.
Il motivo è inammissibile.
In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).
L’inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643).
L’errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, postula, d’altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l’erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).
Nella fattispecie, in disparte il rilievo che la portata derogatoria di cui alle norme approvate dal Comune rispetto alle diverse previsioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968 è stata affermata già dal giudice di appello, sicché l’errore di fatto revocatorio, ove esistente, quanto alla intervenuta approvazione di un piano particolareggiato cui la norma subordinerebbe, nella prospettazione dei ricorrenti, la detta deroga, sarebbe a questo punto da attribuire già al giudice di appello e non al provvedimento del giudice di legittimità, va ribadito che è comunque inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391-bis c.p.c. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste integra gli estremi dell’error luris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione) (Cass. Sez. 6 – 5, 29/12/2011, n. 29922).
Il ravvisato errore revocatorio consisterebbe, secondo i ricorrenti, nell’aver l’ordinanza ritenuto possibile la deroga alle prescrizioni dettate dall’art. 9 per i fabbricati ubicati nella zona B anche in mancanza di un piano particolareggiato già approvato, ma in tal modo si insiste, dunque, nel prospettare non una svista su dati di fatto, che possa essere dedotta come errore revocatorio della Corte di cassazione, quanto un errore di diritto sulla reale portata della norma in materia di distanze ed in particolare sui limiti che la norma impone per la deroga di cui all’ultimo capoverso del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (e ciò anche a tacere del fatto che il motivo omette di individuare con precisione gli elementi già posti all’attenzione della Corte nella precedente decisione dai quali avrebbe dovuto trarre l’esclusione in maniera incontrastabile dell’esistenza del fatto invece affermato come esistente, non potendo deporre in tal senso il rifermento che, nel controricorso depositato nel precedente giudizio di legittimità, si fosse fatto richiamo al testo dello strumento urbanistico locale, avente di norma carattere programmatico, ma che non preclude che nelle more possa poi essere intervenuto il piano particolareggiato previsto).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a disporre per la parte rimasta intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021