Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35578 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28712-2020 proposto da:

M.G., M.L., rappresentati e difesi dagli avv.ti. GIARDINA GIUSEPPE e SALVAGGIO GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANTAVENERA DOMENICO;

– controricorrente –

contro

MI.CO.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 367/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale, nella causa di divisione ereditaria proposta da M.M. nei confronti di Mi.Co., M.G. e M.L., ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la domanda riconvenzionale dei convenuti M.L. e M.G., di rimborso delle somme che assumevano di avere anticipato per il pagamento di debiti ereditari.

La Corte di merito ha osservato: a) che la prima udienza, fissata in citazione per il giorno 13 febbraio 2014, era stata differita d’ufficio, con provvedimento del presidente di sezione in data 4 febbraio 2014, a quella successiva del 19 febbraio 2014, “come calendarizzata dal giudice istruttore”; b) che tale rinvio d’ufficio non determinava, diversamente da quello ordinato dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 5, lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto, da computarsi perciò in relazione all’udienza originaria.

Per la cassazione della sentenza M.G. e M.L. hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale censurano la decisione, perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che il rinvio dell’udienza di prima comparizione fu disposto dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c., derivandone pertanto la tempestività della loro domanda riconvenzionale.

M.M. ha resistito con controricorso.

Mi.Co. è rimasta intimata.

La causa è stata chiamata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte, su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

La controricorrente ha depositato memoria oltre la scadenza del termine ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso è inammissibile. Costituisce principio acquisito che il rinvio d’ufficio dell’udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa 4:k risposta, poiché l’art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343 c.p.c., contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168-bis c.p.c., comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (Cass. n. 2299/2017).

I ricorrenti non contestano l’esattezza del principio, ma deducono che la sua corretta applicazione avrebbe dovuto condurre a una decisione diversa. Essi, infatti, sostengono che, nella specie, il termine di costituzione del convenuto doveva essere computato con riferimento all’udienza differita, trattandosi di rinvio disposto dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 5.

I ricorrenti trascurano che la Corte d’appello ha perentoriamente affermato in sentenza che il rinvio è stato disposto dal Presidente di sezione e non dal giudice istruttore, per cui essi, nel momento in cui deducono che si trattava di rinvio disposto al giudice istruttore ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 5, non denunciano un errore di giudizio, bensì una mera svista di carattere materiale, costituente in ipotesi errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione (Cass. n. 1562/2021; n. 19174/2916).

Per completezza di esame si osserva il riferimento all’udienza “calendarizzata dal giudice istruttore”, operato con la sentenza impugnata laddove di descrive il contenuto del provvedimento presidenziale di rinvio d’ufficio dell’udienza di prima comparizione, si riferisce evidentemente alla successiva udienza tenuta dal giudice istruttore, come da calendario, il che è cosa del tutto diversa rispetto al decreto di differimento emesso direttamente dal giudice istruttore nell’esercizio del potere conferitogli dall’art. 168-bis c.p.c., comma 5.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese in favore della controricorrente.

Nulla sulle spese con riguardo alla parte intimata Mi.Co..

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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