LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34794-2019 proposto da:
P.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE, 33, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO NUCARO AMICI, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DI BARI;
– ricorrente –
contro
HOTEL COPPA DI CUOCO DI D.V.M. & C. S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO ATTANASIO;
– controricorrente –
e contro
D.V.M., D.V.G., DE.VI.MI., P.F.M.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 21652/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 27/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. P.M.C. ha proposto ricorso articolato in unico complesso motivo per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione n. 21652/2019 del 27 agosto 2019.
2. Hotel Coppa di cuoco di D.V.M. & c. s.a.s. si difende con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
3.Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni. La ricorrente ha presentato memoria, ripercorrendo i termini della vicenda di causa ed allegando numerosissimi documenti. 4.Questa Corte, con l’ordinanza n. 21652/2019 del 27 agosto 2019, dichiarò inammissibile il ricorso di P.M.C. contro la sentenza n. 714/2015 della Corte d’appello di Bari, depositata l’8 maggio 2015. La Corte di cassazione in particolare giudicò inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto del ricorso per difetto dei requisiti di forma e contenuto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo stati invece rinunciati il quarto ed settimo motivo di ricorso.
Il ricorso per revocazione deduce l’errore addebitato all’ordinanza n. 21652/2019 perche “la causa de qua nasce da una grave violazione del diritto di proprietà di una cittadina italiana, la ricorrente prof.ssa M. (e non Ma. come erroneamente riportato nell’ordinanza impugnata) P.C., attraverso l’appropriazione di beni immobili da parte di soggetti estranei, appartenenti tutti alla medesima famiglia e sotto la veste giuridica oggi della Hotel Coppa di cuoco di D.V.M. & c. s.a.s….”. Il ricorso assume che “per ragioni meramente processuali l’ordinanza oggi impugnata… finirebbe per dare ragione al gruppo di usurpatori di immobili”. Si richiamano poi i motivi del ricorso per cassazione, si ribadisce l’erroneità della sentenza di primo grado, non emendata in appello, si indicono gli errori logici deduttivi sulle prove, si denuncia l’immotivato rigetto delle istanze istruttorie, si evidenziano gli ulteriori vizi della sentenza di appello.
Il motivo di ricorso è palesemente estraneo al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c..
Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181).
Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391-bis c.p.c., e all’art. 395 c.p.c., n. 4), le deduzioni, che la ricorrente porta nel suo articolato motivo. Il ricorso per revocazione mira a reintrodurre il “thema decidendum” originario del precedente giudizio di legittimità, ed adduce vizi di giudizio tutti riferibili già alla sentenza della Corte d’appello di Bari, e dunque da far valere immediatamente soltanto con i rimedi proponibili contro la medesima decisione di merito.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021