LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12996-2020 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO N. 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
PROCURA GENERALE CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
A.C. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1- violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2) avverso l’ordinanza del 30 ottobre 2019 resa dalla Corte d’appello di Torino, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dalla medesima A.C. contro il provvedimento che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda. L’intimato Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. La Corte d’appello di Torino ha affermato che la manifesta infondatezza della domanda (nella specie ravvisata nella mancanza di prova della vicenda narrata, nonché per la considerazione della situazione del paese di origine della ricorrente) costituisce ragione per la revoca dell’ammissione al patrocinio, alla stregua del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 1, e art. 136, comma 2.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’indicata norma di diritto, non potendosi basare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul mero rigetto della domanda all’esito del giudizio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
L’impugnata decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e il motivo di ricorso non offre argomenti per mutare o confermare tale orientamento, sicché la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.
A norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 – 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 – 2, 10/04/2020, n. 7785).
Agli effetti del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.
Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 17, suppone l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).
Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare “solo se non revoca” il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. Sez. 6 2, 24/09/2020, n. 20002).
La Corte d’appello di Torino, allora, ha correttamente desunto la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, e dunque i presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio, non dal mero rigetto della pretesa, quanto dalla assoluta mancanza di prova della vicenda narrata e dalla condizione del paese di origine, e dunque dalla radicale insussistenza dei presupposti della istanza di protezione avanzata da A.C.. Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dalla ricorrente.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi le spese processuali secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021