Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35591 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13889-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi (1: violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82; 2: violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e dell’art. 134 c.p.c.) avverso l’ordinanza del 13 dicembre 2019 resa in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, dal Tribunale di Napoli.

L’intimato avvocato G.G. non ha svolto attività difensive.

Il Tribunale di Napoli, accogliendo in parte l’opposizione dell’avvocato G.G. contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e facendo applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, ridotti del 50%, ha determinato in complessivi Euro 1.121,50 l’importo dovuto.

Il primo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia denuncia l’erronea applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, dovendo invece applicarsi nel caso di specie il solo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, essendo le due norme diverse tra di loro.

Il secondo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia censura, in via subordinata al primo motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo e l’apparenza della motivazione in ordine ai criteri D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, seguiti dal Tribunale, imponendosi una liquidazione in misura pari ai valori minimi, vieppiù trattandosi, peraltro, di causa seriale e limitata ad una unica udienza.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto rivolto unicamente a sostenere che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto indicare a fondamento del proprio ragionamento una diversa disposizione di legge (il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, invece che il D.M. n. 55 del 2014, art. 4), tuttavia egualmente conducente a ritenere conforme a diritto il dispositivo dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, sicché la censura non consente di identificare le ragioni giuridiche per le quali si chiede l’annullamento della stessa, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. L’invocato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, dice proprio che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Per consolidata interpretazione di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. Sez. 6 – 2, 02/12/2019, n. 31404; Cass. Sez. 6 – 2, 12/12/2011, n. 26643).

E’ altresì inammissibile il secondo motivo, giacché il provvedimento impugnato contiene l’esposizione degli argomenti esplicativi dell’adottato ragionamento decisorio, né sussiste l’omesso esame di alcun fatto storico decisivo.

Vertendosi, nella specie, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, il giudice non è vincolato alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo, ai fini del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, solo quantificare il compenso tra il medio ed il minimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è perciò doverosa solo allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, ovvero in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano tale scostamento. Ove, come fatto dal Tribunale di Napoli, l’esercizio del potere discrezionale del giudice si stabilizza sui valori medi delle tariffe professionali, esso, a differenza di quanto postulano il secondo motivo di ricorso e la memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, della ricorrente (secondo cui, in sostanza, il giudice che liquida i compensi agli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, dovrebbe motivare perché si attiene ai valori medi delle tariffe professionali, essendo tali valori quelli massimi per il patrocinio a spese dello Stato), non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (arg. da Cass. Sez. L, 10/05/2019, n. 12537; Cass. Sez. 6 – 2, 01/06/2020, n. 10343).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto difese.

Essendo la ricorrente Amministrazione dello Stato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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