LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36771-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
S.E.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 88/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
il Tribunale di Oristano, provvedendo sul ricorso di S.E.M., rigettava la domanda quanto alla richiesta di non sussistenza dell’obbligo a pagare Euro 1498,21, a titolo di contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2008; accoglieva la domanda quanto alle sanzioni applicate, dichiarando non dovute le stesse;
la Corte di appello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello principale della parte privata e ha rigettato l’appello incidentale dell’INPS;
in estrema sintesi, ha ritenuto non dovuti i contributi, perché prescritti, in quanto la richiesta di pagamento era stata ricevuta dal professionista il *****, oltre il termine quinquennale di prescrizione, maturato il 16.6.2014; l’accoglimento del gravame principale comportava, di conseguenza, il rigetto (recte: l’assorbimento) dell’appello incidentale proposto dall’INPS in relazione alle sanzioni;
avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, successivamente illustrato con memoria;
e’ rimasta intimata la parte in epigrafe;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto – a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 4 giugno 2009, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il D.P.C.M. 4 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 2009, aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.7.2009;
il motivo è fondato;
in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;
di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, “anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273 del 2021) chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione (…)” (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.);
nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. 4 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, n. 137, che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008;
ai D.P.C.M., secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; Cass. n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 del 2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del 2002; Cass. n. 1972 del 2000), come nell’ipotesi in esame (il D.P.C.M. 4 giugno 2009, è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5);
consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2009; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, lett. a), al 6.7.2009;
a tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo con cui l’Istituto ha posto (in via gradata) questione di sospensione della prescrizione, per la mancata compilazione del “quadro RR”;
la causa va dunque rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2009 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021