LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6997-2020 proposto da:
S.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MARRUCCINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LUCARELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.P.R., in proprio e quale esercente la responsabilità
genitoriale sulle figlie minori S.A. e S.S., SP.SO., S.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PETRELLA, rappresentate e difese dall’avvocato VINCENZO PIPARO;
– controricorrenti –
contro
M. FABBRICA GRONDE DI M.D., S.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 433/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 18/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 492 del 24 giugno 2015 – pronunciando sulla domanda proposta da D.P.R., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie S.M., Sp.So., S.A. e S.S., neì confronti di S.G.L. e S.V., dichiarò l’inefficacia ex art. 2901 c.c., rispetto alla D.P. e alla ditta M. Fabbrica Gronde di M.D., intervenuta nel giudizio, di due atti di vendita, stipulati entrambi in data *****, con il ministero del notaio R.R., e con l’quali S.G.L. – dal quale l’attrice si era separata di recente legalmente e che già pochi giorni dopo l’udienza presidenziale aveva preannunciato che non le avrebbe versato alcun assegno di mantenimento – si era poi spogliato di ogni suo bene, vendendo al fratello S.V. la casa di abitazione sita in ***** e alcuni terreni agricoli in proprietà o comproprietà meglio specificati in quegli atti.
S.G.L. e S.V. proposero appello avverso la sentenza di primo grado.
Si costituirono la D.P., in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulle figlie minori S.A. e S.S., nonché S.M. e Sp.So., nelle more divenute maggiorenni, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, con cui chiesero la rettifica di alcuni errori materiali relativi all’identificazione delle particelle catastali dei terreni oggetto di uno degli atti di compravendita in questione nonché appello incidentale condizionato all’accoglimento del gravame principale, con cui instarono per l’accoglimento della domanda di simulazione proposta in via principale in primo grado.
La ditta M. Fabbrica Gronde di M.D. rimase contumace in secondo grado.
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 433, pubblicata il 18 dicembre 2019, rigettò l’appello principale; accolse l’appello incidentale disponendo le chieste correzioni e condannò gli appellanti in solido al pagamento, in favore dello Stato, essendo state le appellate ammesse al patrocinio dello Stato, delle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito S.G.L. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito D.P.R., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori S.A. e S.S., nonché S.M. e Sp.So. con controricorso illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge – art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per avere la Corte di Appello di Campobasso disatteso l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem”, il ricorrente deduce di aver impugnato la sentenza di primo grado per aver il Tribunale disatteso l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, stante l’identità della pretesa fatta valere -dall’attrice rispetto a quella proposta precedentemente nel giudizio relativo all’opposizione all’esecuzione, conclusosi con la sentenza n. 303/13 del 27 giugno 2013, con cui il Tribunale di Campobasso, pur accogliendo parzialmente l’opposizione al precetto di rilascio (fatta eccezione per il locale cantina), sulla scorta del provvedimento di giudiziale dell’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario (la D.P.), ritenuto opponibile per un periodo di nove anni al terzo acquirente in buona fede ( S.V.), non aveva accolto le domande volte ad accertare la simulazione assoluta e/o l’inefficacia dei contratti di compravendita per cui è causa. Rappresenta il ricorrente che, nel corso del secondo grado del presente giudizio, era intervenuta, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., pronuncia di appello (sentenza n. 66 del 2018, passata in giudicato) con cuì era stata accolta integralmente l’opposizione.
Lamenta il ricorrente che anche la Corte di merito abbia disatteso l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem da lui proposta confermando le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione.
Ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, vi sarebbe identità tra petitum e causa petendi tra i due giudizi promossi dalla d.P. sicché erroneamente quella Corte avrebbe ritenuto che nel giudizio di opposizione all’esecuzione la D.P. non avesse formulato alcuna domanda ex art. 2901 c.c., e, pertanto, “non avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito relativo allo stesso rapporto”.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Ed invero, con il mezzo all’esame, non vengono censurate tutte le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata; in particolare non si censura la sentenza impugnata in questa sede nella parte in cui si afferma che: “per non è oggetto di censura l’argomentazione, già di per sé sufficiente a giustificare la decisione adottata, che si fonda sul rilievo per cui al giudizio concluso con sentenza n. 303/2013 non ha preso parte S.G., sebbene, come esattamente evidenziato dal tribunale, fosse litisconsorte necessario in quanto partecipe dell’accordo simulatorio.
Al riguardo è sufficiente rilevare che per definire l’autorità di giudicato sostanziale occorre avere riguardo agli elementi costitutivi dell’azione e ai limiti che li caratterizzano, così che essa può operare solo quando tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, otre che di petitum e causa petendi (per tutte Cass., 27.1.2006, n. 1760; Cass., 24.3.2014, n. Cass., 25.6.2018, n 16688).
In relazione alla mancata partecipazione di S.G. al giudizio concluso in primo grado con sentenza n. 303/2013 deve escludersi quella identità di parti che costituisce il presupposto ineludibile per l’operatività della preclusione del giudicato”.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge – art. 2901 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per avere la Corte di Appello di Campobasso ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c., ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le ragioni di credito della D.P. fondate sull’ordinanza presidenziale che, nel giudizio di separazione tra la medesima e S.G.L., aveva posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie e le figlie, in quanto “ad occuparsi del sostentamento dell’appellata e della prole” era stato il nonno, Sp.Ma., assolvendo agli obblighi del figlio disoccupato.
Inoltre, il ricorrente impugna le statuizioni della Corte di appello nella parte in cui la medesima ha disatteso la censura da lui proposta con cui aveva dedotto la non assoggettabilità a revoca ex art. 2901 c.c., delle compravendite in questione per aver egli utilizzato i proventi derivanti da tali atti per il pagamento di debiti societari già scaduti contratti dalla sua società NIMA S.r.l., cessata e messa in liquidazione in data *****, prima, quindi, dell’emissione, in data 12 maggio 2008, dell’ordinanza presidenziale del Tribunale di Campobasso con la quale la casa coniugale era stata assegnata alla D.P..
Infine, ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non sussisterebbero né l’eventus damni né la scientia damni, atteso che l’alienazione dei suoi beni si era resa necessaria per provvedere al pagamento di debiti scaduti, la D.P. non aveva mai contestato che il padre di S.G.L. si era occupato del sostentamento della medesima e delle figlie ed aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi con le figlie nel suo paese ove era titolare del diritto di proprietà su un bene immobile, e considerato che neppure era stata raggiunta la prova sull’esistenza della scientia damni in capo all’acquirente, S.V., il quale era a conoscenza solo dei debiti del fratello ma non anche del contenuto della già menzionata ordinanza presidenziale né costituiva elemento valutabile in termini di scientia damni la presunta sperequazione tra il prezzo della compravendita degli immobili e quello di mercato, essendo la casa coniugale “affetta da abusivismo insanabile”.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto, con le censure proposte, in sostanza, si tende a contestare l’accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., operato dalla Corte territoriale sulla base di un’indagine di fatto di competenza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – sia stata data motivazione al riguardo.
Il ricorrente, peraltro, neppure ha specificamente contestato le del tutto condivisibili argomentazioni con le quali la Corte di merito ha dettagliatamente motivato la ritenuta infondatezza delle censure proposte al riguardo in appello e reiterate in questa sede (v. sentenza impugnata pp. 7-11).
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite e vanno corrisposte a favore dello Stato, come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.
Nella specie, avendo sia il ricorrente che le controricorrenti prodotto le rispettive delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va ribadito che “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa” (Cass. 31/03/2017, n. 8388) e che la parte soccombente – a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato -, se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento a favore dello Stato (Cass. 31/03/2011, n. 7504).
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, spese da corrispondere in favore dello Stato; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021