LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21517-2020 proposto da:
L.G., A.R., L.R., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO SANTAGATI;
– ricorrenti –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’Avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;
– controricorrente –
contro
G.R., G.F., S.R., GENERALI ASSICURAZIONI, G.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 259/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 15/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che L.G., L.R. e A.R. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 259/20, del 15 maggio 2020, della Corte di Appello di Caltanissetta, che -accogliendo, per quanto qui ancora di interesse, il gravame esperito in via incidentale dalla società Sara Assicurazioni S.p.a. avverso la sentenza n. 325/12 del Tribunale di Gela – provvedeva nei termini di seguito indicati;
– che la Corte territoriale, in particolare, ha dichiarato l’inammissibilità, ex art. 75 c.p.p., della pretesa risarcitoria avanzata da L.G. in relazione ai danni conseguenti al sinistro stradale occorsogli in Gela, il 6 settembre 2002, allorché – mentre era alla guida del ciclomotore di proprietà di G.R. (per avere acconsentito alla richiesta del di lui figlio, G.F., ad accompagnarlo presso la propria abitazione), veicolo assicurato per la “RCA” con la società Generali Assicurazioni S.p.a., poi divenuta Generali Italia S.p.a. – venne investito dall’autovettura di proprietà e condotta da G.E., assicurata per la “RCA” con la società Sara Assicurazioni S.p.a., condannando, per l’effetto, il predetto L.G. a restituire alla predetta Sara Assicurazioni quanto dalla stessa erogatogli, in esecuzione della sentenza di primo grado;
– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce che i propri genitori L.R. e A.R. – dopo che gli stessi, essendo egli minorenne all’epoca del sinistro, sporgevano querela, il 5 ottobre 2002, nei confronti del G. (così instaurando un procedimento penale per il reato di lesioni, poi conclusosi con il riconoscimento della responsabilità dell’imputato, in forza di sentenza divenuta irrevocabile il 5 novembre 2009) – venivano convenuti in giudizio, sempre nella predetta qualità, da G.R. e da S.R., i quali agivano per il risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio minore, G.F. (e di quelli riportati da G.R. al proprio ciclomotore);
– che i summenzionati L.R. e A.R., a propria volta, chiedevano, in quella stessa sede civile, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del G.;
– che concluso, per quanto qui ancora rileva, il giudizio di primo grado con la condanna, tra l’altro, del G., e per esso della sua assicuratrice società Sara Assicurazioni, a risarcire il danno alla persona patito da L.G., danno stimato nella misura di Euro 9.500,00 oltre interessi, all’esito del giudizio di appello – promosso in via di principalità da G.F., nonché, in via incidentale, da L.G., divenuto “medio tempore” maggiorenne (oltre che dai suoi genitori L.R. e A.R., che lamentavano il mancato ristoro del danno da lesione del rapporto parentale), così come da Sara Assicurazioni e da Generali Italia – il secondo giudice dichiarava, come detto, l’improcedibilità della domanda risarcitoria di L.G., ex art. 75 c.p.p.;
– che avverso la sentenza della Corte nissena ricorrono per cassazione L.G., L.R. e A.R., sulla base di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 75 c.p.p.”;
– che si evidenzia, in particolare, come il trasferimento dell’azione civile in sede penale, per effetto della costituzione di parte civile, dia luogo – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione (e’ citata Cass. Sez. Un., ord. interl. 5 aprile 2013, n. 8353) – ad un fenomeno di litispendenza, che può, tuttavia, essere dichiarata soltanto ove persista al momento della pronuncia della sentenza civile;
– che siffatta ipotesi si assume non ricorrere nel caso che occupa, essendo stata tale sentenza resa in data 27 febbraio 2020, e dunque allorché il procedimento penale a carico del G. non era più pendente, essendo la sentenza penale resa nei suoi confronti divenuta irrevocabile dal 5 novembre 2009, ed avendo il giudice penale rinviato a quello civile per la liquidazione del danno;
– che, pertanto, troverebbe applicazione il principio secondo cui, esauritosi il processo penale, “e’ cessata la situazione di coesistenza della stessa domanda di risarcimento danni davanti al giudice penale ed al giudice civile, ed è cessata, pertanto, la causa determinante la improcedibilità della domanda davanti al giudice civile, il quale, nel momento della chiusura del processo penale, acquista la potestas decidendi prima mancategli”, da ritenersi “sopravvenuta” anche quando il processo penale si sia concluso “con sentenza irrevocabile di condanna generica al risarcimento del danno” (e’ citata, in particolare, Cass. Sez. 3, cent. 16 ottobre 1991, n. 10392 ed altre, successive, conformi);
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 2054 c.c., comma 3”;
– che si censura la decisione del giudice di appello nella parte in cui ha omesso di condannare, ex art. 2054 c.c., comma 3, anche G.R., proprietario del ciclomotore, non ponendo, così, a suo carico la condanna al pagamento delle somme dovute anche in relazione alla nuova graduazione della responsabilità richiesta al giudice di appello, ed in relazione alla quale il medesimo non ebbe a pronunciarsi per effetto della (erroneamente) ritenuta carenza di “potestas iudicandi”;
– che la società Sara Assicurazioni ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, prendendo posizione solo in merito al suo primo motivo (non avendo interesse a resistere al secondo), del quale ha dedotto l’infondatezza, sul rilievo che già il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare che con la (sopravvenuta) costituzione di parte civile del 31 gennaio 2006 si era determinata l’improcedibilità del giudizio civile, sicché già allora – senza che fosse neppure necessaria un’eccezione di parte – la stessa avrebbe dovuto essere rilevata;
– che sono rimasti solo intimati G.R., G.F., S.R., la società Generali Italia ed G.E.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 24 giugno 2021;
– che ha presentato memoria Sara Assicurazioni, insistendo nelle proprie argomentazioni, nonché eccependo l’inammissibilità del ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).
– che ha presentato memoria Sara Assicurazioni, insistendo nelle proprie argomentazioni, nonché eccependo l’inammissibilità del ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va accolto, nei termini di seguito indicati;
– che, “in limine”, va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente;
– che deve ribadirsi, infatti, come l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), richieda “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 novembre 2020, n. 24432, Rv. 659427-01);
– che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno provveduto a compiere tale esposizione “chiara ed esauriente”, da valutarsi pur sempre in relazione alla necessità di individuare “causa petendi” e “petitum” dell’azione esercitata, nonché gli argomenti dei giudici intervenuti nei singoli gradi di giudizio, senza dover costringere questa Corte ad una faticosa o complessa opera di distillazione di ciascuno di tali elementi dal successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolverle un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01);
– che, tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato;
– che, difatti, coglie nel segno la censura rivolta alla sentenza impugnata, per aver dichiarato inammissibile, ex art. 75 c.p.p., comma 1, la domanda proposta nei confronti del G. e del suo assicuratore, e ciò in difetto di una situazione di persistente litispendenza del giudizio penale, risultando esso già definito – al momento in cui venne pronunciata la sentenza oggi impugnata (27 febbraio 2020) – con condanna del medesimo G., divenuta irrevocabile il 5 novembre 2009;
– che va dato seguito al principio secondo cui “il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati”, sicché “detta estinzione è rilevabile anche d’ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale” (Cass. Sez. Un., ord. interl. 5 aprile 2013, n. 8353, Rv. 625739-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 18 luglio 2013, n. 17639, Rv. 627346-01);
– che non osta, nel caso di specie, all’applicazione di tale principio la circostanza che l’affermazione della responsabilità penale del G. (già irrevocabile, come detto, al momento in cui ebbe a pronunciarsi la Corte nissena sulla domanda risarcitoria incardinata innanzi al giudice civile in epoca successiva alla costituzione di parte civile nel processo penale) fosse corredata dalla condanna generica dello stesso a risarcire il danno a L.G.;
– che, infatti, venuta meno la situazione di litispendenza, ex art. 75 c.p.p., comma 1, il principio di economia dei mezzi processuali – corollario del principio costituzionale della durata ragionevole del processo – imponeva di dare ulteriore corso alla domanda del L., il quale, forte di una sentenza resa ex art. 539 c.p.p., avrebbe dovuto, altrimenti, radicare (ulteriore) autonomo giudizio;
– che, difatti, va rammentato che “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'”an” – in concreto – ed al “quantum” del danno da risarcire”, sicché entro tali limiti, “detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell’atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio “dictum”” (Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2019, n. 4318; Rv. 652689- 01);
– che l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo;
– che la sentenza, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Caltanissetta per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali anche del presente giudizio.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021