Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35604 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21040/2020 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO IACONO;

– ricorrente –

contro

D.C.R. e I.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 277/2020 della CORTE D’APPELLO DI Napoli, depositata il 11/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 11/3/2020, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da D.C.R., ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal primo giudice nella lite originariamente instaurata da M.C. nei confronti della stessa D.C.R. e di I.C.;

con la stessa sentenza, la medesima corte d’appello ha disposto la rimessione degli atti al Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la mancata acquisizione, agli atti del giudizio, della prova della regolare notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di D.C.R., con la conseguente integrazione dell’ipotesi prevista dall’art. 354 c.p.c., ai fini della rimessione degli atti al giudice di primo grado;

avverso la sentenza d’appello, M.C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente si duole della nullità della sentenza d’appello per falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inesistente agli atti la prova dell’avvenuta notificazione dell’originario atto introduttivo nei confronti di D.C.R., in contrasto con quanto viceversa agevolmente riscontrabile dall’esame degli atti depositati nei fascicoli di primo e di secondo grado, avendo l’originaria ricorrente puntualmente depositato telematicamente la copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, con la conseguente piena rilevabilità, dagli atti del giudizio, della dimostrazione della avvenuta notificazione dell’originario atto introduttivo del giudizio nei confronti della D.C.;

il motivo è inammissibile;

osserva al riguardo il Collegio come, con il motivo in esame, la ricorrente (nell’affermare la contrarietà, delle asserzioni fatte proprie dalla sentenza impugnata, con il contenuto inequivoco della documentazione acquisita agli atti del giudizio e, in particolare, con la documentazione attestante l’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado) si sia limitata a denunciare un vizio di natura meramente revocatoria, come tale inammissibile in questa sede di legittimità;

sul punto, varrà richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il vizio denunziabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico;

al contrario, qualora l’omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente o esistente un fatto o un documento, la cui esistenza o inesistenza risultino incontestabilmente accertate dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583395 – 01, e successive conformi);

nella specie, avendo la ricorrente contestato la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inesistente un fatto (l’avvenuta notificazione dell’originario atto introduttivo nei confronti di D.C.R.) la cui verità risulta, viceversa, secondo la medesima odierna ricorrente, positivamente stabilita dagli atti e dai documenti di causa, la censura in esame, risolvendosi nella sollevazione di un vizio revocatorio, deve ritenersi inammissibile in questa sede;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;

dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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