LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15438-2020 proposto da:
F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 1 presso lo studio dell’avvocato MARVASI TOMMASO, rappresentato e difeso dagli avvocati COSIMO DAMIANO SPAGNOLO, SERGIO MERCATELLO;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 932/2019 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. F.V. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Locri la Generali Italia Assicurazioni S.p.a. quale impresa designata dall’IVASS per il Fondo Garanzie Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data ***** allorquando mentre era alla guida della propria bicicletta venne urtato da un veicolo rimasto non identificato.
Istruita la causa, il Giudice di Pace di Locri rigettò la domanda attorea ritendola non provata sia alla luce delle dichiarazioni contraddittorie rese dal teste escusso, sia rispetto alle dichiarazioni rese dal F. all’arrivo al pronto soccorso e sia dalla mancata richiesta di intervento delle autorità al momento del sinistro.
2. Il Giudice d’Appello, con sentenza n. 932 del 19 settembre 2019, a conferma integrale della sentenza di primo grado, ha respinto l’appello proposto da F. ritenendo non provato l’evento ed il nesso causale tra quest’ultimo e la condotta tenuta dal veicolo non identificato.
3. Avverso tale pronuncia F.V. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a), dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel considerare rilevante, ai fini dell’onere della prova, la mancata diligenza del danneggiato nell’assolvere ai propri obblighi comunicativi in quanto l’indicazione del teste alla compagnia o alla CONSAP, la richiesta di intervento delle autorità e la comunicazione dell’incidente all’arrivo al pronto soccorso non sono elementi costitutivi della fattispecie astratta previsti dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. (a).
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere incompatibili e contradditorie le dichiarazioni rese dal teste escusso, rispetto alla descrizione del sinistro resa dal danneggiato nella denuncia querela, nonché nell’attribuire rilevanza alla circostanza che il nominativo del teste sia stato indicato solo a distanza di molti anni poiché si tratta di circostanze di per sé non determinanti e comunque il giudice avrebbe omesso di fornire una idonea motivazione della loro contraddittorietà.
5. Il ricorso è inammissibile poiché con le doglianze in esso articolate la parte ricorrente sottopone alla Corte di legittimità inammissibili istanze di revisione di valutazioni di fatto, prevalentemente probatorie, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.
Il ricorrente, inoltre, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale consiste nell’assenza di prova circa la riconducibilità dell’evento alla condotta dolosa e colposa di un conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Giova a tal proposito osservare che in materia di risarcimento del danno cagionato da veicolo e natante non identificato è onere del danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada, dimostrare sia le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto sconosciuto, essendo a tal fine sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo (ex multis Cass. civ. sez. III n. 15367 del 13.07.2011; Cass. civ. sez. III n. 18308 del 18.09.2015).
Del resto, l’imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell’identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro e di una più rigorosa valutazione del fatto storico, trova giustificazione nella circostanza per cui l’impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall’attore, se non attraverso la valutazione e l’allegazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
E’ compito, pertanto, del giudice di merito operare una attenta disamina del materiale probatorio allegato dal danneggiato al fine di valutare se dalla documentazione complessivamente prodotta possa ritenersi provata la riconducibilità del danno al veicolo nonché l’impossibilità della sua identificazione.
Si tratta, tuttavia, di una valutazione di merito che laddove correttamente compiuta e scevra di vizi logici non può essere censurata in sede di legittimità.
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ha operato una valutazione esaustiva di tutto il materiale probatorio allegato dal F. ritenendo ostativi al convincimento della fondatezza della pretesa una serie di circostanze quali la mancata indicazione del teste, se non a distanza di oltre tre anni, la mancata richiesta di intervento delle autorità sul luogo del sinistro e l’incongruenza tra quanto emerso in sede testimoniale e quanto dichiarato dal F. in sede di denuncia.
Quanto poi alla presentazione della denuncia- querela da parte del F., non può censurarsi il convincimento del giudice di merito circa il suo carattere non determinante ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova, alla luce delle altre risultanze documentali. Ed infatti, per consolidato orientamento di questa Corte, “in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. civ. Sez. III Sent. n. 18532 del 3 settembre 2007).
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – aì sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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