LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15741-2020 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA;
– ricorrente –
contro
ASSICURATRICE MILANESE SPA, D.L.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 954/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. P.G. convenne in giudizio D.L.A. e la società Assicuratrice Milanese S.p.a. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro verificatosi il *****. Espose che giunto all’altezza di una rotatoria, subito dopo averla impegnata, venne urtato nella parte posteriore destra da un ciclomotore, riportando una serie di traumi fisici.
Si costituì in giudizio la Assicuratrice Milanese S.p.a. contestando l’an ed il quantum della pretesa attorea. D.L., regolarmente citato, rimase contumace.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale di entrambe le parti e disposta la CTU medica, il Giudice di Pace di Rimini rigettò la domanda di P. condannandolo alla rifusione delle spese di lite. Il giudice, in particolare, dichiarò che il sinistro si era verificato per fatto e colpa concorsuali di P. e D. in ragione del 50%, ritenendo interamente satisfattiva la somma già versata in via stragiudiziale dalla Assicuratrice Milanese S.p.a. in favore dell’attore.
2. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 954/2019 del 26 novembre 2019, a conferma integrale della pronuncia di primo grado, rigettò l’appello proposto da P. sul presupposto che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado non erano tali da superare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.
3. Avverso tale pronuncia P.G. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “invalidità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2, per manifesta illogicità della motivazione in relazione a fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Si duole del fatto che il Tribunale si sarebbe limitato a condividere le valutazioni del Giudice di Pace senza esaminare compiutamente i motivi di appello con i quali il P. aveva denunciato la illogicità ed irrazionalità della sentenza impugnata. Sostiene pertanto che la pronuncia risulta priva di motivazione in quanto consistente del mero richiamo alle argomentazioni del giudice di primo grado.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole del fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente invertito i termini di valutazione per aver applicato direttamente l’art. 2054 c.c., senza esaminare preliminarmente i fatti di causa, così come risultanti dalla documentazione in atti (es. modulo CAI) nonché dall’interrogatorio formale del ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., nonché dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Tribunale avrebbe violato le norme suindicate nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, ai fini della prova del nesso di causalità tra l’evento ed il danno, il criterio applicabile dal giudice è quello del “più probabile che non” e non della “certezza o elevata probabilità”. Lamenta pertanto che, il Tribunale erroneamente avrebbe rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale esclusivamente sul presupposto che il certificato medico prodotto non consentisse di dimostrare con elevata probabilità il nesso di causalità tra quanto in esso riportato ed il sinistro.
5. Il ricorso è inammissibile perché in realtà ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne’ il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
Orbene, nel caso di specie, non si rivengono vizi di alcun genere nella motivazione del giudice di merito che appare logica ed esaustiva. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado, in quanto gli elementi allegati dal P. non consentivano di stabilire quali fossero state le modalità del sinistro e la condotta effettivamente tenuta dai conducenti circostanze indispensabili al fine di stabilire il loro rispettivo grado di colpa e ritenere, pertanto, superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.
Ne’ può condividersi quanto lamentato dal ricorrente secondo cui il giudice sarebbe incorso in una illegittima inversione per aver dichiarato la responsabilità concorrente dei due conducenti senza aver prima esaminato i fatti di causa. Al contrario il Tribunale di Rimini opera una attenta disamina delle circostanze allegate dal ricorrente, facendo espresso riferimento a quanto dichiarato da quest’ultimo in sede di interrogatorio formale (pag. 6) nonché al modulo CAI (pag. 5 e 6) evidenziando come tali elementi, anche ove complessivamente considerati, risultavano insufficienti a superare la presunzione di pari responsabilità posta dall’art. 2054 c.c., comma 2.
In buona sostanza, ciò che il ricorrente tenta di ottenere in questa sede è una valutazione delle prove e degli elementi probatori che rientra nel giudizio autonomo del giudice, e che, pertanto, non può essere oggetto di critica in questa sede.
6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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