LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21264/2020 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GREGORIO GRECO;
– ricorrente –
contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’avvocato NICOLA SABATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
E SILA S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2344/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 13/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 13/5/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da F.G. per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito di una caduta verificatasi asseritamente a causa di una buca non visibile e non segnalata sulla sede stradale;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’avvenuta dimostrazione del nesso di causalità tra la conformazione della sede stradale e l’evento dannoso denunciato, dovendosi quest’ultimo ascrivere integralmente alla responsabilità dell’originaria attrice per non avere quest’ultima proceduto con la dovuta prudenza sulla strada;
avverso la sentenza d’appello, F.G. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
Roma Capitale e la HDI Assicurazioni s.p.a. (quest’ultima già chiamata in giudizio a fini di manleva) resistono con controricorso;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, F.G. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza), il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto;
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021