LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25117/2020 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato FEDELMASSIMO RICARDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO VITALE;
– ricorrente –
contro
GOWAN ITALIA S.R.L. e F.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2230/2020 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 22/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 22/6/2020, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dalla Gowan Italia s.r.l., e in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato l’inopponibilità, nei confronti della Gowan Italia s.r.l., ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale F.F. (debitore di quest’ultima società) aveva ceduto alla figlia, F.S., un immobile di sua proprietà;
a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata dalla Gowan Italia s.r.l., con la conseguente dichiarazione di inopponibilità, nei relativi confronti, dell’atto negoziale impugnato;
avverso la sentenza d’appello, F.S. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede;
con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, il difensore di F.S., munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza) il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto;
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021