Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35617 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13867/2017 R.G. proposto da:

D.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Nebbia, con domicilio eletto in Roma, P.le Clodio n. 32/A, presso lo studio dell’Avv. Lidia Sgotto Ciabattini;

– ricorrente –

contro

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriella Gamberale, con domicilio eletto in Roma, via Valadier n. 43, presso lo studio dell’Avv. Angelica Addessi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/16, depositata il 17 novembre 2016, della Commissione tributaria regionale del Molise;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 587/16, depositata il 17 novembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Molise ha rigettato l’appello proposto da D.B. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria;

– a fondamento del decisum, e per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:

– secondo dicta giurisprudenziali, alla disciplina dell’art. 170 c.c. andava ricondotta l’esecuzione volta al soddisfacimento di obbligazioni tributarie, così che i beni costituiti in fondo patrimoniale erano suscettibili di iscrizione ipotecaria purché i debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia;

– a detti fini rilevava, poi, il fatto generatore delle obbligazioni, dovendo questo correlarsi ai bisogni della famiglia, e non risultando, sul punto, dirimente che l’obbligazione conseguisse, o meno, dallo svolgimento di un’attività d’impresa;

– il contribuente non aveva offerto prova alcuna di una siffatta estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia né della sua conoscenza in capo al creditore;

2. – D.B. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 169 e 170 c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza, – nel rilevare che esso esponente non aveva assolto all’onere della prova posto a sua carico, – aveva pretermesso la considerazione della documentazione prodotta che, – costituita dalle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni dal 2003 al 2007, – dava conto di rilevanti perdite e, in connessione, di modesti utili conseguiti dall’attività di impresa che, a sua volta, era cessata, nell’impossibilità di far fronte alle perdite, – sin dal 16 novembre dell’anno 2007; dati probatori, questi, che dovevano ritenersi decisivi e che, diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, rispondevano all’assolvimento dell’onere probatorio implicato dalla fattispecie sostanziale in contestazione;

– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, sull’assunto che la (già) denunciata completa pretermissione dei dati di prova documentale al giudizio offerti si era risolta, nella fattispecie, in una motivazione apparente del decisum, in una “indecifrabile negazione della intera produzione probatoria del ricorrente”;

2. – il ricorso e’, nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3. – il decisum del giudice del gravame, come reso esplicito dai relativi contenuti di cui sopra s’e’ dato conto, si è posto in linea con la giurisprudenza della Corte che, in relazione alla fattispecie delineata dall’art. 170 c.c., ha avuto modo di rilevare che:

– l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77 (Cass., 23 agosto 2018, n. 20998; Cass., 9 novembre 2016, n. 22761; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1652; Cass., 23 novembre 2015, n. 23876; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385), oltreché alle obbligazioni tributarie (Cass., 28 maggio 2020, n. 10166; Cass., 9 novembre 2016, n. 22761; Cass., 6 maggio 2016, n. 9188; Cass., 23 novembre 2015, n. 23876; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738);

– rilevando, ai fini della esecuzione sui beni, che i debiti siano stati contratti in relazione ai bisogni della famiglia, grava sul debitore, che invochi detta limitazione, il corrispondente onere della prova della estraneità del debito ai bisogni della famiglia, e della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore;

– sotto quest’ultimo profilo, il contenuto regolatorio dell’art. 170 cit. non va inteso in senso restrittivo, dovendo ascriversi alla nozione di bisogni della famiglia “anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” e, così, rientrando in detti bisogni (anche) quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi oltreché le esigenze che risultino funzionali alla vita della famiglia (Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011 cui adde, ex plurimis, Cass., 31 agosto 2020, n. 18110; Cass., 28 ottobre 2016, n. 21800; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1652; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, cit.);

– la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente, ovvero escludersi, per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, rilevando, al riguardo, il fatto generatore dell’obbligazione che, per quanto detto, non deve rispondere ad esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (v. giur. cit.);

3.1 – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento nella misura in cui, – prospettandosi violazioni di legge sostanziale o processuale, – la gravata sentenza ha dato corretta applicazione ai principi di diritto enunciati dalla Corte, correttamente individuando il riparto degli oneri probatori e, come si è anticipato, l’oggetto stesso della prova volta ad integrare il presupposto di applicabilità della fattispecie sostanziale (art. 170, cit.);

– per vero, il ricorrente finisce per sottoporre all’esame della Corte dati probatori che, in tesi pretermessi dal giudice del gravame, darebbero conto, diversamente, ed in ragione del loro carattere decisivo, dell’assolvimento dell’onere probatorio nella fattispecie rilevante; censura, questa, che, però, involge genericamente i connotati dell’attività d’impresa e che, come dal giudice del gravame rilevato, non dà affatto conto della specifica relazione tra detta attività ed i bisogni della famiglia;

4. – anche il secondo motivo è destituito di fondamento in quanto, – nell’isolare, sotto il profilo della compiutezza motivazionale, il rilievo svolto dal giudice del gravame in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio, – la censura disarticola la ratio decidendi della pronuncia impugnata, – che, come detto, inequivocamente dà conto (anche) dell’onere probatorio nella fattispecie rilevante, e del suo oggetto, – e finisce col sottoporre alla Corte questioni afferenti alla valutazione probatoria di quella stessa documentazione già oggetto del primo motivo di ricorso;

5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater);

– difatti, in tema di gratuito patrocinio la Corte ha statuito che la relativa ammissione comporta che lo Stato è tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa della parte non abbiente, ma non si estende anche al pagamento delle spese all’altra parte risultata vittoriosa (Cass., 13 novembre 2020, n. 25653; Cass., 7 gennaio 2019, n. 138; Cass., 31 marzo 2017, n. 8388; Cass., 11 novembre 2013, n. 25295; Cass., 19 giugno 2012, n. 10053); e che il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), spettando all’amministrazione giudiziaria di verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenuta da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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