LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15575/2017 R.G. proposto da:
Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Crescenzio 14, presso gli avv.ti Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro (studio “Di Tonno e Associati” – Studio Legale Tributario), che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Mori, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Groenlandia 5, presso l’avv. Claudia Pacini, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Benini giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale di Secondo Grado di Trento, Sez. 2, n. 137/02/16 del 28 novembre 2016, depositata il 30 dicembre 2016, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Botta Raffaele;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato memoria.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per gli anni 2005 e 2006 relativamente alla centrale elettrica di Maso Corona: l’atto impositivo era impugnato limitatamente alle sanzioni – contestate per mancanza del requisito della consapevolezza e per la ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla potata delle varie disposizioni di legge che governano la materia – mentre la società prestava acquiescenza alla richiesta di pagamento delle imposte pretese con l’atto. Il ricorso era respinto in entrambi i gradi di merito;
2. Avverso la sentenza d’appello l’Enel Produzione S.p.A. propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’ente locale con controricorso;
3. Con il primo motivo la parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per aver la CTR rigettato l’eccezione di disapplicazione delle sanzioni irrogate dall’ente locale, nonostante sussistessero obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3.
4. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, nonché del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, per non aver il giudice di merito tenuto conto della censura concernente la non debenza delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento per carenza del requisito della colpevolezza richiesto, ai fini della punibilità della condotta, dalla normativa richiamata e in particolare dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5;
5. Le censure vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica e anche per la forza assorbente della valutazione positiva della prima censura rispetto alla seconda;
6. Orbene, tenuto conto che nella fattispecie l’accertamento contestato riguarda le annualità 2005 e 2006, può senz’altro dirsi che sussista nel caso una ipotesi di incertezza normativa obiettiva tra quelle individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare con l’ordinanza n. 15452 del 2018, che colloca al n. 7 dell’elenco degli indizi in quella sede elaborato, “l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale”. In proposito può rilevarsi che:
a) Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011 ha posto termine ad un contrasto insorto in seno alle sezioni semplici di questa Corte (tra le pronunce nn. 13077 del 2005 e 5933 del 2010, che le Sezioni Unite hanno sostanzialmente condiviso, e nn. 12721 del 2004, 24235 del 2004 e 27062 del 2008), affermando il principio secondo cui, in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale;
b) Corte Cost. n. 162 del 2008, secondo cui non è fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 1, comma 1, censurato, in riferimento agli artt. 3,24,102,104 e 108 Cost., perché, auto qualificandosi come norma di interpretazione autentica quanto ai criteri di computo della rendita catastale degli opifici industriali adibiti a centrali elettriche, avrebbe efficacia retroattiva. Posto che, in generale, la norma che deriva dalla legge di “interpretazione autentica” non può dirsi irragionevole (art. 3 Cost., comma 1), ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, la necessità, nella specie, di comporre un contrasto giurisprudenziale privilegiando una delle interpretazioni ricavabili dalla disciplina catastale, conforme a quella codicistica, rende legittimo il ricorso ad una norma di interpretazione autentica e non irragionevole, quindi, la sua efficacia retroattiva;
c) solo con la circolare 6/2012 dell’Agenzia del territorio ha inequivocamente affermato che “Parimenti, sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa una autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione” (ad esempio i grandi trasformatori: Cass. 3166 del 2015; Cass. 7372 del 2011);
d) infine, l’intervento chiarificatore dell’Agenzia è stato trasfuso sul piano normativo con la L. n. 190/2014, la quale, all’art. 1, dispone che “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui alla L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 2, ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla Circolare dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2012, n. 6/2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi” (v Cass. nn. 16005 del 2019; 32084 del 2019).
7. Pertanto, con riferimento al tempo dell’avviso di accertamento in esame (e cioè ad un periodo in cui i surriportati chiarimenti sul piano giurisprudenziale e normativo menzionati non erano ancora intervenuti) l’incertezza normativa oggettiva tributaria rileva al fine di escludere la legittimità dell’irrogazione della sanzione. Quindi, tenuto conto dell’assorbimento della seconda censura, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata: ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario quanto alla disapplicazione delle sanzioni, con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente disponendo la disapplicazione delle sanzioni. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021