LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30040-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;
– ricorrente –
contro
F.V., F.P., in qualità di eredi di F.R., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA GORI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
che:
1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’impugnazione dell’INPS e ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato il diritto di F.R., dante causa degli odierni controricorrenti, alla rivalutazione contributiva, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e aveva condannato l’INPS a riliquidare la pensione in godimento e a corrispondere le differenze sui ratei di pensione maturati;
2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto della presentazione di una domanda amministrativa all’INPS il 17 aprile 2003 e del deposito del ricorso introduttivo di primo grado l’8 aprile 2011; ha escluso, tuttavia, che l’azione relativa all’accredito contributivo per esposizione ad amianto fosse soggetta a decadenza, trattandosi di domanda diretta ad ottenere non il riconoscimento del diritto a pensione ma la riliquidazione, in misura maggiore, della pensione già ottenuta nel 2007;
3. avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo; gli eredi indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
5. sulla questione posta con l’unico motivo (violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) questa Corte ha reiteratamente affermato, con indirizzo cui in questa sede va assicurata continuità (ex plurimis, v. ordinanze di questa sesta sezione nn. 17642 e 4307 del 2020 e 7550 del 2019, con i richiami ivi effettuati) che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto. Secondo le richiamate decisioni il suddetto art. 47, per l’ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione (sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8). Tale decadenza è applicabile anche alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, alle quali non sono riferibili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12720 del 2009) con riguardo alle domande di riliquidazione delle prestazioni previdenziali liquidate in misura inadeguata (Cass. n. 19482 del 2012; n. 11400 del 2012; n. 7043 del 2016). A tale conclusione questa Corte è pervenuta sul rilievo che ciò che si fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia, ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (Cass. n. 10887 del 2016; v. pure Cass. 19/12/2018; Cass. n. 32883 del 2018; Cass. n. 4307 del 2020);
6. non si e’, dunque, in presenza di una pretesa all’esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale viene ad essere determinato, in via meramente consequenziale, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (cfr. Cass. n. 10887 del 2016, ed ivi ampi richiami);
7. in coerenza con tale principio, si è affermato che la decadenza, una volta verificatasi, ha incidenza non soltanto sul diritto alle differenze sui ratei di pensione liquidati ma sullo stesso diritto alla rivalutazione, precludendone il riconoscimento; nella sentenza n. 6382 del 24 aprile 2012 e nelle numerose successive pronunzie conformi si è espressamente operata una distinzione tra il diritto per cui è causa ed il diritto a pensione, osservando trattarsi della rivendicazione di un beneficio aggiuntivo, che non incide sulla effettività del diritto riconosciuto dall’art. 38 Cost.;
8. la Corte di merito, avendo affermato che il diritto del pensionato alla rivalutazione non è soggetto a decadenza è incorsa dunque nel denunciato errore di diritto;
9. la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio degli atti alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, perché provveda ad applicare nella decisione il principio di diritto sopra esposto; il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021