Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35634 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37899-2019 proposto da:

STILCART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLO BARBERIS;

– ricorrente –

contro

D.P.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MALECCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3216/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Velletri, ha accolto la domanda di D.P.R., operaio cartotecnico, diretta al conseguimento delle differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con la società Stilcart. s.r.l. tra il 2002 e il 2013;

la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla retribuzione incentivante in quanto contemplata dal contratto individuale di lavoro a titolo di trattamento economico migliorativo rispetto a quello previsto dal CCNL di categoria “Cartai e Cartotecnici – Industria”;

la cassazione della sentenza è domandata dalla società sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

D.P.R. ha depositato controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte del giudice dell’appello, della missiva del 26.08.2002 redatta dalla Stilcart s.r.l. e firmata dal lavoratore per presa visione e accettazione, con cui la società dichiarava che l’inserimento della retribuzione incentivante in busta paga andava attribuito ad un mero errore di trascrizione;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione degli artt. 2103 e 2077 c.c., nonché dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; sostiene che il criterio dell’irriducibilità della retribuzione percepita dal lavoratore, valido anche qualora la deroga migliorativa sia contemplata dal contratto individuale di lavoro, è annullabile quando sia stato causato da errore, dedotto e accertato, il cui onere probatorio incombe sul datore di lavoro;

nel caso in esame, in assenza di una valutazione, da parte della Corte di merito, del contenuto della missiva, nonché del comportamento adesivo tenuto dal lavoratore riguardo alle asserzioni rese dalla società, la motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe meramente apparente e inidonea ad esplicitare l’iter motivazionale seguito dal giudicante nel riconoscere il diritto al richiesto compenso incentivante;

il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione art. 112 c.p.c., per avere, la Corte d’appello, condannato la società (contumace) al pagamento delle differenze retributive sulla base dei conteggi depositati in primo grado, ritenuti corretti, senza avvedersi che la domanda del lavoratore in appello riguardava i crediti maturati in periodi diversi (da aprile 2003 e non da maggio 2002) e per voci diverse (voce premio – presenza, richiesta in primo grado e non in appello);

i primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, poiché attengono entrambi alla rilevanza, ai fini della decisione, dell’esame della missiva della società indirizzata a D.P.R. in data ***** e correttamente riprodotta nel corpo dell’atto introduttivo del presente giudizio (p.9), in aderenza al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

i motivi meritano accoglimento;

effettivamente, nella sentenza d’appello è assente una valutazione di quanto dichiarato dalla Stilcart s.r.l. nella missiva del ***** (sottoscritta per accettazione da D.P.R.) a proposito dell’errore di trascrizione (e/o di persona) riguardante l’incentivo rivendicato a titolo di trattamento individuale migliorativo;

non soccorre, a tal fine, l’inciso contenuto a p. 3 della sentenza impugnata ove, all’esito di una statuizione di sostanziale accoglimento della domanda del lavoratore in virtù della deroga in melius alla previsione collettiva da parte del contratto individuale, si afferma che la voce retributiva “incentivo” risultava essere stata sempre presente in busta paga “…sino al settembre 2002, quando il datore di lavoro dichiarava trattarsi di “errore di trascrizione”;

tale ultima affermazione, posta in modalità neutra e avalutativa, non dà conto della valenza giuridica di tale documento, nel senso che né chiarisce l’effettivo significato di quanto in esso contenuto (errore di trascrizione e/o errore di persona) né decritta – conseguentemente – quale valore debba attribuirsi alla sottoscrizione del lavoratore (ratifica e/o riconoscimento dell’errore di persona);

in ultima analisi, la Corte territoriale ha immotivatamente omesso di sottoporre al proprio vaglio un documento decisivo per il giudizio ed acquisito agli atti fin dal primo grado di merito (Sez. Un. 8053 del 2014);

in virtù dell’accoglimento dei primi due, il terzo motivo risulta assorbito;

in definitiva, accolti i primi due motivi e assorbito il terzo, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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